RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 22 SETTEMBRE 2016, N. 18569 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE DEPOSITO DELLA . Pubblicazione e deposito della sentenza - Coincidenza - Momento identificativo - Conseguenze - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Conseguenze - Accertamento del giudice ed onere della parte. Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. In precedenza i Sez. 1, Sentenza 9482/2014 in tema di ricorso per cassazione, il dies a quo” per il computo del termine lungo, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza di appello, che si considera eseguita con la certificazione del suo deposito, mediante apposizione, in calce al documento, della data e della firma del cancelliere. Peraltro, ove il cancelliere abbia apposto in calce al documento due date diverse, l’una attestante il deposito e l’altra la pubblicazione della sentenza, ai fini del computo del menzionato termine occorre procedere ad un accertamento di fatto per verificare il momento dell’effettiva completezza della sentenza, con riferimento ai suoi elementi essenziali, primo fra tutti la sottoscrizione del giudice estensore e del presidente del collegio. Nella specie, la S.C. ha ritenuto la tempestività del ricorso per cassazione a far data dalla pubblicazione della sentenza di appello in ragione della prova fornita dal ricorrente in ordine alla mancata sottoscrizione della minuta da parte del presidente alla data del deposito della stessa . ii Sez. 6 - L, Ordinanza 6050/2015 in tema di ricorso per cassazione, ai fini della decorrenza del termine lungo, ex art. 327 c.p.c., ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, occorre avere riguardo - secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata in forza della sentenza della Corte costituzionale 3/2015 - alla seconda annotazione, cui consegue l’effettiva pubblicità della sentenza con il compimento delle operazioni prescritte dall’art. 133 c.p.c., quali misure volte a garantire la conoscibilità della decisione, essenziale per l’esercizio del diritto di difesa. iii Sez. 6 - 2, Sentenza 10675/2015 in caso di doppia data - di deposito e di pubblicazione - apposta dal cancelliere sulla sentenza, si intende rimessa in termini e non decaduta la parte che abbia proposto l’impugnazione nel termine lungo” decorrente non dalla data di deposito, ma dalla successiva data di pubblicazione, qualora emerga dagli atti, anche per implicito, che dall’attestazione del deposito non sia derivata la conoscenza della sentenza cfr. Corte cost. sent. 3/2015 .