RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA 6 OTTOBRE 2016, N. 20041 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL’EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D’IMMOBILI – IMPUTAZIONE. Relictum” costituito da un unico bene - Eredi non donatari - Prelevamento - Ammissibilità e modalità. In tema di collazione, ove il relictum” sia costituito da un unico bene, i prelevamenti devono essere effettuati stralciando dallo stesso la quota corrispondente al valore dei beni oggetto del conferimento per imputazione, atteso che la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati così conferiti dagli eredi donatari non esclude il diritto degli eredi non donatari al prelevamento, che si attua, ex art. 725 cc, solo per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. Si richiama Cass. Sez. 2, Sentenza 3235/2000 i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari . SEZIONE SECONDA 6 OTTOBRE 2016, N. 20033 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE – FORMA. Manifestazione documentale della volontà negoziale - Necessità - Carenza - Conseguenze - Fondamento. I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum” , attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma la prima deve provenire dall’organo al quale è attribuita la legale rappresentanza previe eventuali delibere di altri organi , mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l’azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l’assenza in radice dell’accordo tra le parti, richiesto dall’art. 1321 cc, anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi. Il precedente è conforme al principio enunciato a Cass. Sez. 3, Sentenza 15197/2000 i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A. anche iure privatorum” attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma la prima deve provenire dall’organo al quale è attribuita la legale rappresentanza previe eventuali delibere di altri organi , mentre la forma deve essere a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l’azione amministrativa è sempre soggetta. Pertanto, ove fa difetto sia una manifestazione della volontà dell’Ente pubblico, proveniente dall’organo al quale dalla legge è attribuita la legale rappresentanza dell’Ente stesso, previe le eventuali delibere di altri organi, nonché la forma scritta ad substantiam”, non si è in presenza di un contratto, ancorché invalidamente concluso, ma ad un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico mancando in radice quell’accordo tra le parti, presupposto dall’art. 1321 cc anche per il costituirsi di un contratto invalido e non opponibile ai terzi .