RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA 4 OTTOBRE 2016, N. 19795 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE. Revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Esistenza di procedure esecutive mobiliari - Prova della scientia decotionis” - Insufficienza - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE. Azione revocatoria fallimentare - Fallimento del convenuto nelle more del giudizio - Competenza del tribunale che dichiarato fallito il debitore che ha compiuto l’atto a decidere la revocatoria - Sussistenza - Pronunce consequenziali di pagamento e di restituzione - Competenza del tribunale che ha dichiarato fallito quel convenuto - Modalità attuative. - L’esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non costituisce, di per sé, prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in un’azione revocatoria fallimentare, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicità, a differenza di quanto è previsto per quelle immobiliari. - Qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, il tribunale che ha pronunciato il fallimento del debitore che ha compiuto l’atto pregiudizievole ai creditori resta competente a dichiararne l’inefficacia o meno , mentre le statuizioni di pagamento o di restituzione ad essa consequenziali competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del suddetto convenuto, secondo le modalità stabilite per l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. - Il primo principio è conforme a quello enunciato da Cass. Sez. 1, Sentenza 4718/1995 con riguardo ai presupposti dell’azione revocatoria fallimentare, l’esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non costituisce, di per sé, prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in revocatoria, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicità, a differenza di quanto è previsto per quelle immobiliari. - In ordine al secondo, si veda Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 3672/2012 il combinato disposto degli artt. 24 e 52 legge fall. implica che il tribunale da cui è stato dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l’atto pregiudizievole ai creditori, per il quale si prospetti un’azione di revoca ex art. 67 legge fall., resta il solo competente a decidere l’inefficacia o meno dell’atto, mentre le successive e consequenziali pronunzie di restituzione competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del beneficiario del pagamento revocato, secondo le modalità stabilite per l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi in ogni caso, la cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo dell’azione revocatoria non ne permettono l’esperimento contro un fallimento, dopo la sua pronuncia, conseguendone l’annullamento della eventuale ammissione al passivo in cui la domanda si sia trasfusa. SEZIONE SECONDA 3 OTTOBRE 2016, N. 19730 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA. Notificazioni a mezzo posta eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 31/2008 - Perfezionamento - Consegna dell’atto a soggetto diverso dal destinatario - Insufficienza - Spedizione della raccomandata informativa - Necessità. La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal suo destinatario si perfezione, dopo l’entrata in vigore del comma 6 dell’art. 7 della legge 890/1982 introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del Dl 248/2007, conv., con modif., dalla legge 31/2008 , con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. Si vedano a Sez. 5, Ordinanza interlocutoria 1366/2010 in tema di notificazione a mezzo posta, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dall’art. 7, quinto comma, della legge 890/1982, aggiunto dall’art. 36, comma 2 quater, del Dl 248/2007, convertito nella legge 31/2008, costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. b Sez. L, Sentenza 12438/2016 nell’ipotesi di notifica di atto processuale, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario nella specie, al portiere , ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge 890/1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del Dl 248/2007, conv. con modif. in legge 31/2008, ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia della notificazione dell’atto sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l’avviso è richiesto.