RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 22 LUGLIO 2016, N. 15208 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE. Incompatibilità ex art. 18, lett. a , della legge 247/2012 - Interpretazione - Portata - Legittimità e fondamento. La previsione di incompatibilità all’esercizio della professione forense ex art. 18, lett. a , della legge 247/2012, va interpretata nel senso della sufficienza dell’iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest’ultima è ivi espressamente consentita, per determinare la incompatibilità quanto all’iscrizione all’albo degli avvocati anche all’elenco speciale di quelli stabiliti , non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente, senza che tale assetto generi dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità comunitaria, atteso che mira a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento dell’incarico professionale e che le ipotesi di incompatibilità si ricollegano a libere scelte del cittadino. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 21949/2015 nel nuovo ordinamento professionale forense sussiste incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato ed attività di insegnante, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria, e la nuova legge, più restrittiva sul punto, si applica anche alle domande di iscrizione avanzate anteriormente, ma ancora in corso al momento di entrata in vigore dello ius superveniens”, se il termine per la relativa deliberazione da parte del Consiglio dell’ordine non era ancora scaduto.