RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 21 SETTEMBRE 2016, N. 18540 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Decreto di espulsione a seguito di reingresso irregolare dello straniero in Italia - Automaticità - Sindacabilità - Limiti - Assenza di termine per la partenza volontaria - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Fondamento. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Decreto di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. b , del D.Lgs. 286/1998 - Sottoscrizione del vice prefetto vicario - Legittimità - Menzione dell’impedimento del prefetto - Omissione - Irrilevanza. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Espulsione dello straniero - Diniego di concessione di partenza volontaria e mancata adozione di misure di controllo - Contraddittorietà dei provvedimenti - Esclusione. • Il decreto di espulsione emesso a seguito di reingresso irregolare dello straniero nel territorio dello Stato ha carattere di automaticità, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del prefetto al riguardo, è sindacabile unicamente ove gli accertamenti di fatto su cui è fondato siano erronei o mancanti, o il cittadino straniero non abbia potuto esercitare la propria opzione in ordine alla richiesta di rimpatrio, e non può essere dichiarato illegittimo perché non contenga un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale omissione non incide sulla validità del provvedimento espulsivo, ma solo sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione. • È legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b , del D.Lgs. 286/1998, che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni. • In tema di espulsione dello straniero, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 286/1998, come modificato dalla legge 129/2011, mentre spetta al prefetto, valutato il singolo caso, stabilire se sussistono le condizioni per concedere, con il provvedimento di espulsione, il termine per la partenza volontaria, rientra nella competenza del questore indicare, in tale evenienza, le condizioni per la permanenza medio tempore” dello straniero nel territorio nazionale, ovvero, qualora venga disposta l’espulsione immediata, decidere se provvedere all’accompagnamento coattivo immediato, al trattenimento presso il C.I.E. o all’intimazione ex art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. 286/1998. Ne consegue che non vi è contraddittorietà di provvedimenti tra il diniego di concessione di partenza volontaria e la mancata adozione di misure di controllo, che restano applicabili, alternativamente o cumulativamente, dal questore solo nell’ipotesi in cui sia stata accolta dal prefetto la richiesta di rimpatrio volontario. • Sul primo principio, si richiamano a Sez. 6 - 1, Ordinanza 15185/2012 non può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti del cittadino straniero fondata su un pregresso rifiuto di stato di soggiorno, solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo. b Sez. 6 - 1, Ordinanza 1809/2014 in tema di disciplina dell’immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è rimesso alla potestà deliberativa esclusiva del prefetto, la cui legittimità è sindacabile solo ove gli accertamenti di fatto su cui è fondato siano erronei o mancanti, o il cittadino straniero non abbia potuto esercitare la propria opzione in ordine alla richiesta di rimpatrio mediante partenza volontaria, previa adeguata informazione a mezzo di schede informative plurilingue, trattandosi di adempimenti imposti imperativamente dalla legge e dai principi fondativi dei diritti degli stranieri di derivazione comunitaria e costituzionale. c Sez. 6 - 1, Ordinanza 8984/2016 in tema di immigrazione e condizione giuridica dello straniero, la ricorrenza dell’ipotesi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, di cui all’art. 13, comma 2, lett. b , del D.Lgs. 286/1998, comporta l’emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità, - salvo il solo caso di tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno - con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del Prefetto al riguardo e senza che assumano alcun rilievo né la circostanza che lo straniero sia entrato regolarmente in Italia, né che vi svolga attività lavorativa, in assenza dell’attivazione della specifica procedura di sanatoria al riguardo. d Sez. 6 - 1, Ordinanza 12713/2016 ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b , del D.Lgs. 286/1998, la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta unicamente se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato. • Il secondo è conforme a Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 2664/2012 è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 13, comma secondo, lett. b , D.Lgs. 286/1998, che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni. • Il terzo è conforme a Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 1809/2014 in tema di espulsione dello straniero, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 286/1998, come modificato dalla legge 129/2011, mentre spetta al prefetto, valutato il singolo caso, stabilire se sussistono le condizioni per concedere, con il provvedimento di espulsione, il termine per la partenza volontaria rientra nella competenza del questore indicare, in tale evenienza, le condizioni per la permanenza medio tempore” dello straniero nel territorio nazionale, ovvero, qualora venga disposta l’espulsione immediata, decidere se provvedere all’accompagnamento coattivo immediato, al trattenimento presso il C.I.E. o all’intimazione ex art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. 286/1998. Ne consegue che non vi è contraddittorietà di provvedimenti tra il diniego di concessione di partenza volontaria e la mancata adozione di misure di controllo, che restano applicabili, alternativamente o cumulativamente, dal questore solo nell’ipotesi in cui sia stata accolta dal prefetto la richiesta di rimpatrio volontario.