RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 12 SETTEMBRE 2016, N. 17926 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE PROVA - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE. Fatti idonei diversi dalla registrazione - Elencazione non tassativa - Configurabilità - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Limiti - Atto proprio della parte interessata - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L’art. 2704 cc non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova. Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, in sede di opposizione ex art. 98 legge fall., aveva ammesso al passivo un credito per fornitura di calcestruzzo, desumendolo dai documenti di trasporto, sottoscritti anche dal vettore, dei quali veniva affermata l’anteriorità rispetto al fallimento, senza che tale affermazione fosse suffragata dalla registrazione ovvero dalla presenza di un fatto diverso ed idoneo a conferire la certezza necessaria a renderli opponibili alla massa . In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza 22430/2009 l’art. 2704 cc non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in relazione all’opposizione allo stato passivo di un fallimento, fondata sul credito derivante di una clausola penale contenuta in una scrittura privata autonoma rispetto al contratto principale avente data certa, aveva escluso che la prova della data anteriore al fallimento potesse essere ricavata, in via presuntiva, da un ricorso per sequestro conservativo contemporaneo a quello presentato da altro creditore e fondato su analoga scrittura .