RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 22 LUGLIO 2016, N. 15199 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE. Atto di apertura di procedimento disciplinare - Reclamo al Consiglio Nazionale Forense - Esclusione - Fondamento - Nuova disciplina ex art. 36 l. n. 247/2012 - Irrilevanza. L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell’ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento, con l’indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, senza che induca ad una diversa conclusione l’introduzione della nuova disciplina del procedimento operata con la l. n. 247/2012, il cui art. 61 consente solo l’impugnazione delle sentenze. Si vedano a Sez. U, Sentenza 10140/2012 l’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell’ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, il quale non incide in maniera definitiva sul relativo status” professionale e non decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura. Ne consegue che, avendo l’atto di apertura del procedimento il solo scopo di segnarne l’avvio con l’indicazione dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense né a diversa conclusione può giungersi alla luce dell’art. 111 Cost., poiché l’immediato intervento di un giudice terzo si traduce in un inevitabile aggravio dei tempi del procedimento amministrativo davanti al Consiglio dell’ordine territoriale, con lesione anche del principio di cui all’art. 97 Cost b Sez. U, Sentenza 16884/2013 oltre a non essere impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’atto di avvio del procedimento disciplinare a carico di un avvocato non risulta neppure soggetto ad impugnazione innanzi al giudice amministrativo, in ragione sia della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sia della necessità di salvaguardare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, che, da un lato, vuole impugnabile innanzi al predetto C.N.F. unicamente il provvedimento emesso dal locale Consiglio dell’Ordine, nonché, dall’altro, assoggetta le decisioni di quest’ultimo al ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ex art. 56 r.d.l. n. 1578/1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 36/1934. SEZIONI UNITE ORDINANZA 21 LUGLIO 2016, N. 15043 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO – SPECIALE. Avvocati stabiliti - Abilitazione all’esercizio della professione conseguita in Romania - Unico soggetto abilitato al rilascio del titolo - Individuazione - Conseguenze. Il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. Uniunea Nationala a Barourilor din Romania , Ordine tradizionale Bucaresti, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell’Unione europea, sicché va disattesa, per carenza del requisito del fumus boni iuris”, l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento di cancellazione da quell’elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso la U.N.B.R., struttura BOTA . Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 5073/2016 l’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. 115/1992, se - nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 d.lgs. 96/2001, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale - abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, tale presupposto non essendo, invece, integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con quello professionale di origine. SEZIONI UNITE ORDINANZA 21 LUGLIO 2016, N. 15042 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO. Cancellazione dall’albo per sopravvenuto accertamento dell’insussistenza dei requisiti per l’iscrizione - Diritto alla convocazione personale - Fondamento - Omissione - Nullità della misura. Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del Rdl 1578/1933, secondo cui il Consiglio dell’ordine territoriale non può infliggere alcuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, ha valenza generale, perché volto a garantire il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa, sicché trova applicazione, giusta il rinvio contenuto nell’art. 17, comma 3, l. n. 247/2012, anche per l’adozione del provvedimento di cancellazione dall’albo per sopravvenuto accertamento dell’originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione, con conseguente nullità di tale misura ove sia stata omessa la preventiva convocazione. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 3182/2012 nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 r.d.l. n. 1578/1933 - secondo cui il Consiglio dell’ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso - assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell’ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato.