RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 15 LUGLIO 2016, N. 14594 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE. Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale. In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Principio nuovo nella sua ultima affermazione senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali . ma per il resto affermativo di un indirizzo già consolidatosi con i precedenti che seguono i Sez. 2, Sentenza 18074/2012 qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario . ii Sez. L, Sentenza 20830/2013 qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario . iii Sez. 1, Sentenza 16040/2015 va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato tempestivamente presso il precedente indirizzo del difensore della controparte nonostante la conoscenza o conoscibilità dell’intervenuto trasferimento dello studio nella specie, risultante dagli atti difensivi e dalla corrispondenza posteriore , non potendosi applicare il principio secondo il quale è legittima la ripresa del procedimento notificatorio in esito all’insuccesso di un precedente tentativo di notificazione, che postula la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione della precedente notificazione. iv Sez. 3, Sentenza 25339/2015 in tema di impugnazione, in caso di esito negativo per caso fortuito o forza maggiore della notifica presso il procuratore costituito, da effettuare nel domicilio eletto o, se esercente l’ufficio nel circondario di assegnazione, in quello effettivo, il notificante per riattivare e concludere, anche dopo il decorso dei relativi termini, il procedimento notificatorio, ancora in fase perfezionativa, deve presentare istanza al giudice ad quem”, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardività possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato inammissibile l’appello in quanto l’appellante non aveva dedotto né documentato la non imputabilità a sé dell’esito negativo della prima notifica a causa della non accertabilità del mutamento di domicilio del difensore della controparte, peraltro già risultante dal timbro apposto nella memoria di replica depositata in primo grado .