RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 8 AGOSTO 2016, N. 16614 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE. Imprenditore agricolo - Esenzione dal fallimento - Limiti - Imprenditore agricolo per connessione - Requisiti - Onere della prova - Fattispecie. L’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo . Al riguardo a Sez. 1, Sentenza numero 24995/2010 in tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d’imprenditore agricolo, contenuta nell’art. 2135 c.c., nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs. numero 228/2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini dell’assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l’art. 2135 c.c. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l’accertamento della qualità d’impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d’impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un’azienda agricola sulla base della dimensione dell’impresa, della complessità dell’organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell’ampiezza del volume d’affari . b Sez. 1, Sentenza numero 6853/2011 a norma dell’art. 2135 c.c. - nel testo, ratione temporis” applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lgs. numero 228/2001 - è qualificabile come attività agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l’ausilio delle moderne tecnologie, nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell’economia agricola ha, invece, carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell’attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che aveva qualificato come commerciale e, quindi, soggetta a fallimento, l’attività dell’associazione di cerealicoltori che, oltre a non svolgere in via diretta alcuna attività propriamente agricola, raccoglieva in modo sistematico, con personale ed ausiliari, i mezzi finanziari per i propri associati, anticipando ad essi i contributi pubblici e commercializzando in proprio partite di grano e concimi . c Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 9788/2016 ai fini dell’esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l’atteggiarsi dell’attività d’impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dall’art. 1 d.lgs. numero 228/2001, senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell’effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall’art. 2135 c.c., per il riconoscimento o l’esclusione della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento. SEZIONE PRIMA 28 LUGLIO 2016, N. 15705 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE. Protezione del trovato - Individuazione dei limiti - Interpretazione della rivendicazione anche attraverso la descrizione - Ammissibilità - Condizioni. In tema di brevetti, l’individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs. numero 30/2005, è enucleabile anche attraverso la descrizione del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza numero 1072/1999 l’individuazione dell’oggetto di una domanda di esclusiva va effettuata attraverso l’esame della descrizione e della rivendicazione, posto che, a norma dell’art. 59 numero 3 r.d. numero 244/1970, il brevetto è nullo quando l’invenzione non è individuabile dall’insieme della descrizione e che, pertanto, la rivendicazione deve essere interpretata anche alla luce del dato tecnico risultante dalla suddetta descrizione.