RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 1 LUGLIO 2016, N. 13531 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Procedure concorsuali per l’assunzione - Giurisdizione amministrativa - Interpretazione estensiva del termine assunzione” - Procedura per il conferimento di incarichi individuali - Inclusione - Condizioni. Il concetto di assunzione” di dipendenti della P.A., ex art. 63, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell’assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità sicché appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A. In precedenza a Sez. U, Ordinanza 72/2014 in tema di riparto di giurisdizione, è devoluta al giudice amministrativo la controversia che abbia ad oggetto l’utilizzazione della graduatoria, redatta da un ente pubblico, all’esito di un bando per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di professionisti esterni, ove la pretesa sia fatta valere attraverso l’impugnazione di atti amministrativi confermativi degli incarichi già in corso, la cui proroga abbia carattere ostativo al conferimento di nuovi incarichi, trattandosi di posizione avente la consistenza di interesse legittimo e non riguarda, direttamente, il rapporto di lavoro con l’ente pubblico. b Sez. U, Sentenza 5075/2016 nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, ove la P.A., all’esito dell’approvazione della graduatoria, non provveda alla nomina del soggetto utilmente collocato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel solo caso in cui la mancata assunzione avvenga in assenza di un provvedimento espresso, dovendosi ritenere che allorché sia del tutto mancante, e non solo viziata, la forma prevista dalla legge, non sia riconoscibile l’esercizio di un potere autoritativo, che il principio di legalità dell’azione amministrativa permette di ravvisare esclusivamente in termini di esercizio tipico e formale. Ne consegue che, in assenza di un contrarius actus”, la volontà dell’Amministrazione di annullare o revocare il bando non assume alcuna efficacia, posto che il mero comportamento materiale implica l’inesistenza del procedimento amministrativo per l’esercizio dei poteri assegnati e l’autotutela risulta, quindi, esercitata in carenza di potere e con atti affetti da nullità per difetto dell’elemento essenziale della forma. Nella specie, le S.U. hanno escluso la giurisdizione ordinaria poiché la scelta di non dar corso alla nomina era stata assunta con un decreto direttoriale, la cui legittimità doveva essere verificata dal giudice amministrativo .