RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 26 LUGLIO 2016, N. 15417 PROFESSIONISTI - IN GENERE. Studio professionale associato - Legittimazione attiva rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti - Condizioni - Accordi fra gli associati - Rilevanza - Fondamento. OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO . Opposizione a decreto ingiuntivo proposta da uno solo dei condebitori - Partecipazione al giudizio degli altri condebitori - Necessità - Esclusione - Passaggio in giudicato dell’ingiunzione nei confronti dei condebitori non opponenti - Conseguenze - Fattispecie. • L’art. 36 cc stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi. • L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da uno dei condebitori solidali non impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri intimati, condebitori in solido, rispetto ai quali il decreto ingiuntivo da essi non impugnato acquista efficacia di giudicato senza che possano più giovarsi della disposizione di cui all’art. 1306 cc Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal cliente nei soli confronti dell’associazione professionale e non anche del notaio aderente alla stessa, aveva rilevato il passaggio in giudicato del decreto emesso anche a favore del notaio, negando la sua qualità di litisconsorte necessario . • Il primo principio è conforme a Cass. Sez. 1, Sentenza 15694/2011 l’art. 36 cc stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi. • Il secondo a Cass. Sez. 1, Sentenza 2884/1963 l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da uno dei condebitori solidali non impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri intimati, condebitori in solido. Contro costoro il decreto ingiuntivo da essi non impugnato, acquista valore di giudicato, senza che essi possano più giovarsi della disposizione di cui all’art 1306 cc, che consente agli altri debitori di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest’ultimo ed uno dei debitori in solido la quale non sia fondata sopra ragioni personali allo stesso.