RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 14 GIUGNO 2016, N. 12190 CONSORZI - IN GENERE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI . Società consortile - Rapporti con i consorziati agli effetti fiscali del ribaltamento” di costi e ricavi - Accertamento di merito - Onere probatorio. La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell’assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del ribaltamento” integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l’onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo. Si vedano a Sez. 5, sentenza n. 14780/2011 in tema di IVA, il consorzio costituito per gli scopi previsti dall’art. 2602 cc, non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell’eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l’obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge specie quanto all’inerenza , o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso conseguite che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure con strutture proprie, o con impiego di imprese terze, con la conseguenza che, qualora il consorzio, avendo ricevuto l’affidamento di un lavoro o di un servizio, fatturi al committente il valore pattuito per le prestazioni, ma riceva dall’impresa consorziata, che le ha eseguite, una fattura per un importo inferiore, si è in presenza di un’indebita, occulta, compensazione tra i ricavi del consorzio che devono, invece, essere integralmente ribaltati alla consorziata ed il rimborso delle spese da esso sostenute, senza che la differenza tra gli importi delle due fatturazioni possa giustificarsi in base all’art. 13, comma 1, lett. b , d.P.R. n. 633/1972, in quanto la provvigione ivi prevista ai fini del calcolo della base imponibile per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza quale è il consorzio acquista giuridica evidenza solo se ha una sua univoca e chiara rappresentazione, prima contabile e poi fiscale, nelle scritture del mandatario e del mandante. b Sez. 5, sentenza n. 26480/2014 il consorzio costituito per gli scopi previsti dall’art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell’eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l’obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze, sicché le singole consorziate sono tenute ad emettere fattura - ai fini IVA - nei confronti del consorzio in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei proventi delle commesse ad essa attribuiti, nonché autofattura, in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei relativi costi. Fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che la società contribuente non avesse partecipato direttamente all’esecuzione dei lavori svolti dal consorzio nell’anno in contestazione . SEZIONI UNITE 13 GIUGNO 2016, N. 12084 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL’APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE. Notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo - Osservanza del termine breve decorrente dal primo appello - Necessità - Fondamento. La notifica dell’appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’appellante, sicché la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello. A dispetto della dottrina unanime, la Corte ribadisce il tradizionale orientamento già posto da Cass. Sez. 3, sentenza n. 9265/2010 il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante.