RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 31 MAGGIO 2016, N. 11387 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE. Intervento amicus curiae” - Inconfigurabilità - Intervento di un soggetto parte di un giudizio diverso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Il giudizio per cassazione non contempla la figura dell’”amicus curiae”, né in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce un procedimento meramente strumentale ed incidentale, è consentito l’intervento di un soggetto che sia parte in un giudizio diverso da quello in cui l’istanza di regolamento è stata presentata, e nel quale la pronuncia regolatrice della Corte avrà mero valore di precedente. In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento di una associazione sindacale, già intervenuta ad adiuvandum ” in un giudizio di merito analogo, ma tra parti diverse . In precedenza a Sez. 3, Sentenza 10813/2011 non è consentito nel giudizio di legittimità l’intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 Cpc esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l’intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 Cost., giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Né risulta possibile la conversione in ricorso incidentale dell’atto, inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di legittimità, attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva, all’impugnazione ed assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. b Sez. U, Ordinanza 20340/2005 il soggetto, che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte in causa, non può esperire il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, né intervenire in sede di regolamento da altri proposto - tranne che nel caso in cui, benché non si sia costituito nel giudizio a quo”, la lite gli sia stata contestata - dato che il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio a quo”, ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo intervento. SEZIONI UNITE 31 MAGGIO 2016, N. 11379 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Riscossione tributaria - Domanda risarcitoria verso il concessionario per illecita iscrizione d’ipoteca esattoriale - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie anteriore al Dl 223/2006. In tema di riscossione tributaria, la domanda risarcitoria proposta verso il concessionario per illecita iscrizione d’ipoteca esattoriale in fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 35, comma 26- quinquies , d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006, non può essere respinta dal giudice ordinario a ragione della devoluzione al giudice tributario della pretesa a cautela della quale l’ipoteca è stata iscritta, poiché tale pretesa è solo il presupposto di legittimità della condotta del concessionario e riguarda una questione pregiudiziale conoscibile dal giudice ordinario, cui è devoluta la domanda principale risarcitoria. In senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. U, Sentenza 14506/2013 la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest’ultimo nel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l’indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione.