RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 31 MAGGIO 2016, N. 11374 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE. Assunzioni nel settore poste ex art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs. 368/2001 - Successione di contratti - Legittimità - Rapporto tra normativa interna e ordinamento comunitario - Conformità - Fondamento. - Le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1-bis dell’art. 2 d.lgs. n. 368/2001, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del medesimo d.lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata ex ante” direttamente dal legislatore. - In tema di rapporti di lavoro nel settore delle poste, la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001, e successive integrazioni, applicabile ratione temporis”, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in ispecie , l’art. 5 d.lgs. n. 368 cit., come integrato dall’art. 1, commi 40 e 43, l. n. 247/2007, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima 36 mesi , la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. - In ordine al primo principio, si vedano i Sez. L, Sentenza 11659/2012 in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la disposizione dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, aggiunta dall’art. 1, comma 558, l. n. 266/2005, perseguendo una ratio” di parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore delle poste, consente alle imprese concessionarie dei servizi postali di stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti e per i periodi ivi previsti, senza necessità di indicare le ragioni obiettive giustificatrici dell’apposizione del termine. Tale disposizione non contrasta con l’ordinamento comunitario, in quanto, come rilevato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea C-20/10, Vino , è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato. ii Sez. L, Sentenza 13221/2012 il tema di contratti di lavoro a tempo determinato, l’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 558, l. n. 266/2005, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma rispetto a quelle stabilite dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001, richiedendo esclusivamente il rispetto dei limiti temporali, percentuali sull’organico aziendale e di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali e non anche l’indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, dovendosi escludere che tale previsione sia irragionevole - come positivamente valutato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 214/2009 - o contrasti con il divieto di regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale, con la quale il legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale. Ne consegue che per i relativi contratti di lavoro non opera l’onere di indicare sotto il profilo formale, e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell’apposizione di un termine al rapporto. iii Sez. L, Sentenza 13609/2015 in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione - quelle concessionarie di servizi e settori delle poste - e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio” della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 214/2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. servizio universale” postale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 261/1999, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali sull’organico aziendale e di comunicazione previsti dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001. - Il secondo è conforme a Cass. Sez. L, Sentenza 19998/2014 in tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel settore delle poste, l’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, è compatibile con la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE anche nell’ipotesi di successione di contratti stipulati nel regime transitorio di cui all’art. 1, comma 43, l. n. 247/2007, in quanto tale disposizione sancisce che, decorsi 15 mesi dall’entrata in vigore della legge, ai fini del limite massimo dei 36 mesi, si computano tutti i periodi pregressi lavorati con il medesimo datore di lavoro.