RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 7 LUGLIO 2016, N. 13830 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Protezione internazionale - Rito sommario di cognizione introdotto dal D.Lgs. 150/2011 - Ricorso per cassazione - Conseguenze in tema di notifica del ricorso ad onere del ricorrente - Sanatoria - Esclusione. Le controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011, sono assoggettate al rito sommario di cognizione ai sensi degli artt. 19 e 36 di tale decreto legislativo, con contestuale abrogazione del rito speciale già disciplinato dall’art. 35 del D.Lgs. 25/2008. Ne consegue che il ricorso per cassazione relativo ad un giudizio svolto in primo grado con il rito sommario resta assoggettato alla disciplina ordinaria e, pertanto, va notificato alla controparte a cura del ricorrente e non più della cancelleria a pena d’inammissibilità, non sanabile attraverso la fissazione di un termine per la nuova notifica del ricorso, trattandosi di inesistenza e non di mera nullità della notifica ed avuto riguardo all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata conseguente alla scadenza del termine di cui all’art. 327 Cpc. Si richiama, Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza 2545/2014 le controversie in tema di protezione internazionale dello straniero sono assoggettate al rito sommario di cognizione attesa l’avvenuta abrogazione, in forza del D.Lgs. 150/2011, del rito speciale di cui all’art. 35 del D.Lgs. 25/2008, il cui comma 14 prevedeva, in particolare, la notifica del ricorso per cassazione a cura della cancelleria. Ne consegue che, applicandosi nel giudizio davanti alla Corte di cassazione la disciplina ordinaria contenuta nel codice di procedura civile, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, notificare il ricorso alla controparte . SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 6 LUGLIO 2016, N. 13815 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Impugnazione avverso ordinanza reiettiva del permesso di soggiorno per motivi familiari - Erronea proposizione con ricorso anziché con atto di citazione - Tempestività del gravame ex art. 702 quater Cpc - Riferimento al deposito e alla notificazione del ricorso alla controparte - Conversione del rito in appello - Esclusione. L’impugnazione avverso l’ordinanza reiettiva del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all’art. 30, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 286/1998, va proposta con atto di citazione anziché con ricorso e, nel caso di erronea introduzione del giudizio, la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di deposito dell’atto introduttivo, ma anche a quella di notifica dello stesso alla controparte, che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater Cpc a pena di inammissibilità, senza che possa essere effettuata alcuna conversione conversione del rito in appello, riguardando l’art. 4 del D.Lgs. 150/2011 solo il primo grado. Si vedano a Sez. 6 - 1, Sentenza 26326/2014 l’appello, proposto ex art. 702 quater Cpc, avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata. b Sez. 6 - 1, Ordinanza 18022/2015 l’appello avverso l’ordinanza con cui il tribunale abbia deciso una controversia elettorale va proposto con atto di citazione entro il termine perentorio previsto dall’art. 702 quater Cpc, sicché la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell’atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine .