RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 3 MAGGIO 2016, N. 8770 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Controversie in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica - Inclusione - Impugnazione della cartella esattoriale - Eccezione di prescrizione del credito - Configurabilità di atto dell’esecuzione tributaria - Esclusione - Conseguenze. L’attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, come sostituito dall’art. 12, comma 2, l. n. 448/2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all’ an” o al quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l’eccezione di prescrizione dedotta tramite l’impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all’esecuzione. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza 23832/2007 l’attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, come sostituito dall’art. 12, comma 2, della l. n. 448/2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all’ an” o al quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria ne consegue che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. La S.C., cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l’appartenenza del sollecito di pagamento inviato al contribuente agli atti dell’esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all’avviso di mora di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie .