RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 18 APRILE 2016, N. 7665 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ – SANATORIA. Notifica a mezzo PEC - Irritualità della consegna telematica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie. TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Impugnazione degli atti generali relativi alle microzone comunali - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Notifica al contribuente dell’avviso di accertamento individuale - Rilevanza - Esclusione. L’irritualità della notificazione di un atto nella specie, controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica nella specie, in estensione.doc”, anziché formato.pdf” ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. La notifica al contribuente dell’avviso di accertamento per revisione del classamento e della rendita - impugnabile davanti alla commissione tributaria, quale operazione catastale individuale - non incide sulla giurisdizione amministrativa concernente gli atti amministrativi generali relativi alle microzone comunali, i quali possono essere autonomamente impugnati davanti al giudice amministrativo, anche da soggetti esponenziali di interessi diffusi. In ordine al primo principio, si veda Sez. L, Sentenza 13857/2014 nel giudizio di cassazione, a seguito dell’entrata in vigore della legge 183/2011 avvenuta il 1 gennaio 2012 , la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma deve essere effettuata, a pena di nullità, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine professionale ed indicato in ricorso, fermo restando che, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, Cpc, ove l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo. Nella specie, la notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore, nel domicilio eletto fuori Roma nel ricorso medesimo . In ordine al secondo, si veda Cass. Sez. U, Sentenza 12176/2005 appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie, alle quali, nel vigore dell’art. 1, terzo comma, del Dpr 636/1972, sono assegnati i giudizi concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale”, la controversia in grado di appello nella quale l’amministrazione finanziaria, insorgendo avverso l’annullamento della rendita catastale attribuita ad un immobile, deduca che il classamento determinato dall’ufficio finanziario è consono alla normativa vigente”, evidenziando come le commissioni tributarie hanno giurisdizione su specifici atti impositivi del fisco”, laddove, secondo quanto si lamenta in sede di legittimità, nella specie non si era in presenza di uno specifico atto suscettibile di impugnazione. Il giudice del merito, adito con una siffatta domanda, ha infatti l’obbligo di accertare quali atti in concreto siano stati posti in essere, per verificare se essi siano impugnabili alla stregua degli artt. 16 e 1, terzo comma, del detto decreto, atteso che, se le controversie concernenti gli atti amministrativi generali appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, nondimeno gli atti specifici adottati dall’UTE appartengono, nei limiti dell’impugnabilità consentita dalle norme in vigore al tempo, alla giurisdizione del giudice tributario, che ha anche il potere di disapplicare gli atti generali utilizzati negli atti specifici, allorché ne riscontri l’illegittimità nel caso di specie, la S.C. ha affermato il principio che precede dopo aver accolto il motivo del ricorso che censurava l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dichiarata dal giudice di secondo grado ed in proposito ha precisato che, in base all’art. 22 del Dpr 636/1972 - recante una disciplina più snella e meno complessa di quella successivamente dettata sul punto dall’art. 53 del D.Lgs. 546/1992, perché concepita per un processo che non imponeva la difesa tecnica per nessun tipo di controversia - era sufficiente che l’impugnazione contenesse i motivi”, e non i motivi specifici” .