RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA 22 FEBBRAIO 2016, N. 3449 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE. Insolvenza dell’ente concessionario per la riscossione tributi - Insinuazione al passivo dell’ente impositore - Credito per il riscosso nei confronti dei contribuenti - Natura privilegiata - Fondamento. L’esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l’affidamento del servizio ad un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, sicché quello che si instaura tra tale soggetto e l’ente impositore non è un rapporto privatistico di mandato, bensì concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, perché finalizzato a riscuotere i tributi con l’obbligo di riversarli all’ente impositore, detratto l’aggio convenuto, sicché, in caso di insolvenza del concessionario e di sua conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, legittimamente l’ente impositore insinua al passivo il proprio credito in via privilegiata ex art. 2752 c.c., poiché lo stesso riguarda i tributi già incassati dai contribuenti, i quali non perdono i caratteri propri dell’entrata fiscale disperdendosi nell’attivo patrimoniale della società, ma mantengono la loro natura, restando ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali. Si richiamano i sez. 1, sentenza n. 4214/2012 in tema di finanziamento dell’esecuzione di un’opera pubblica affidata ad un concessionario, non è configurabile un rapporto di mandato sulla base del quale l’ente concedente sia obbligato a somministrare i mezzi per l’esecuzione ai sensi dell’art. 1719 c.c. e, pertanto, in caso di perenzione dello stanziamento per decorso del termine di efficacia nella specie, cinque anni dall’esercizio finanzario in cui è avvenuta la previsione in bilancio ai sensi dell’art. 12 della legge regione Sicilia 47/1977 , l’ente finanziatore non è tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all’appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all’atto di concessione, con la quale l’ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all’appaltatore. ii sez. 1, sentenza n. 25932/2015 il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l’IRAP, va riconosciuto anche per il periodo antecedente alla modifica, ad opera dell’art. 39 del d.l. n. 159/2007, conv., con modif., nella l. n. 222/2007, dell’art. 2752, comma 1, c.c., che ha esteso il privilegio a tale credito, alla luce di una interpretazione estensiva della norma, giustificata da un’esigenza di certezza nella riscossione del credito per il reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, che ha ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione. Tale interpretazione, del resto, è stata confermata dall’art. 23, comma 37, d.l. n. 98/2011, conv. con modif., nella l. n. 111/2011, né su essa ha inciso la declaratoria d’incostituzionalità dell’ultimo periodo del successivo comma 40 Corte cost., sentenza 170/2013 , i cui effetti restano limitati alle ipotesi in cui le menzionate norme consentivano, dopo la maturazione della preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai crediti erariali già ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non a quelle in cui la preclusione non si è ancora verificata per essere tuttora in corso l’accertamento del passivo. SEZIONE PRIMA 22 FEBBRAIO 2016, N. 3403 MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI . Cooperativa concessionaria della gestione di servizi del mercato ittico - Forniture di cassette monouso per contenere il pescato messo in vendita - Richiesta di corrispettivo - Possibilità - Fondamento. Nel caso di fornitura, da parte di una cooperativa concessionaria di servizi del mercato ittico, di cassette monouso per contenere il pescato messo in vendita, le somme richieste ai fruitori della prestazione si fondano sul rapporto di commissione con questi ultimi configurabile, sia pure concluso per facta concludentia”, e, quindi, vanno imputate a titolo di provvigione, nella misura in cui questa è stabilita dalle parti, dagli usi o dalle tariffe. Si richiama Cass. Sez. 3, sentenza n. 986/2007 il contratto di commissione ha natura onerosa e pertanto le somme versate dal committente al commissionario si presumono imputate a titolo di provvigione, nella misura in cui questa è stabilita dalle parti, dagli usi o dalle tariffe sicché, spetta al commissionario che sostenga che le somme percepite in misura maggiore rispetto alla percentuale stabilita siano da attribuirsi a spese sostenute, fornire la prova delle singole voci di spesa.