RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 14 GENNAIO 2016, N. 442 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI – SOSPENSIONE. Opposizione alla stima dell’indennità di esproprio - Termine di decadenza - Sospensione feriale - Applicabilità - Fondamento. La nozione di termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, sicché sono soggetti alla sospensione feriale i termini di decadenza previsti dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 150/2011, per proporre l’opposizione alla stima di cui all’art. 54, comma 1, del Dpr 327/2001. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza 23638/2011 attesa la ricostruzione del sistema normativo, nel senso di adeguare la lettura della disposizione di cui all’art. 1 della legge 742/1969 al principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, deve escludersi che la portata della nozione di termini processuali” sia da limitare all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo, invece, ricomprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso. Fattispecie in tema di istanza di ricusazione di arbitro, giudicata erroneamente tardiva, sebbene proposta nel termine di cui all’art. 815, secondo comma, Cpc, in quanto soggetto alla sospensione feriale .