RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 6 AGOSTO 2015, N. 16554 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE. Principio di non contestazione - Operatività - Limiti - Fondamento. TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO DIRITTO CIVILE - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE. Cause di esonero della responsabilità ex recepto - Furto del carico - Prova liberatoria - Insufficienza - Imprevedibilità del fatto per modalità atipiche - Inevitabilità del fatto - Necessità. TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO DIRITTO CIVILE - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO. Riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente - Legittimità - Limiti - Fondamento. · In tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l’automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica , competendo al giudice delegato e al tribunale fallimentare il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove. · Al fine di escludere la responsabilità ex recepto” del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l’omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l’assunzione di misure di prevenzione adeguate. · Ai sensi dell’art 1696 cc, per stabilire il danno conseguente alla perdita o all’avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente venditore nei confronti del destinatario acquirente , poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate. · Con riguardo al primo principio, mancano precedenti specifici. · Riguardo al secondo, si richiama Cass. Sez. 3, Sentenza 17398/2007 al fine di escludere la responsabilità ex recepto” del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l’omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l’assunzione di misure di prevenzione adeguate. Nella fattispecie la rapina era avvenuta in ora notturna, in area di sosta isolata, dopo poco tempo dall’inizio del viaggio a causa della stanchezza e del sonno sopravvenuto all’autista, partito in condizioni fisiche inadeguate e senza l’ausilio di un secondo la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in tal caso, aveva escluso la responsabilità del vettore . · Il terzo principio è conforme a quanto già affermato dalla risalente Cass. Sez. 3, Sentenza 4696/1976 ai sensi dell’art 1696 cc, per stabilire il danno conseguente alla perdita o all’avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente venditore nei confronti del destinatario acquirente , poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate .