RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 5 GENNAIO 2016, N. 29 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO. Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado - Rilevazione di ufficio del difetto di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento. Qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel giudice ai sensi dell'art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e l'attribuzione costituzionalmente riservata alla Suprema Corte di tutte le predette questioni, nonché il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe inutiliter data se l'impugnazione riguardante la questione di giurisdizione ne sancisse la carenza per quel giudice. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Imposta comunale sugli immobili I.C.I. - Qualificazione - Opposizione ad ingiunzione fiscale - Assimilazione all'impugnazione del ruolo - Conseguenze in tema di giurisdizione. In tema di imposta comunale sugli immobili I.C.I. , da qualificarsi come tributo e non come entrata patrimoniale pubblica extratributaria, l'opposizione proposta dal contribuente avverso l'ingiunzione fiscale, emessa dal comune in pendenza del giudizio tributario instaurato dal primo contro l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, sostanzialmente equivalente all'iscrizione dell'imposta nel ruolo notificata al contribuente stesso, è assimilabile alla lite concernente l'impugnazione del ruolo, sicchè la relativa controversia è attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, giusta il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 19, comma 1, lettera d , del d.lgs. n. 546 del 1992, e 15 del d.lgs. n. 504 del 1992. Con riferimento al primo principio, in senso difforme già Cass. Sez. U, Sentenza n. 7086 del 1995 Il principio - applicabile anche in sede di regolamento di competenza -, secondo cui il difetto di giurisdizione può e deve essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento, va contemperato con quello in base al quale i vizi della sentenza suscettibile di appello e di ricorso per cassazione possono farsi valere solo nei limiti e secondo le regole di tali mezzi d'impugnazione. Pertanto, qualora avverso una sentenza di primo grado, che abbia esaminato e deciso esplicitamente sia una questione di giurisdizione che una questione di competenza, venga proposto unicamente regolamento facoltativo di competenza, la Corte di Cassazione, nell'ambito del medesimo, non può esaminare d'ufficio la questione di giurisdizione - essendo la stessa riesaminabile solo a seguito di appello avverso la sentenza medesima, il termine per la proposizione del quale è sospeso a norma dell'art. 43, terzo comma cod. proc. civ. - e deve decidere la questione di competenza sul presupposto della sussistenza della giurisdizione affermata con l'indicata sentenza. In ordine al secondo principio, in senso sostanzialmente conforme, si richiamano i Sez. U, Sentenza n. 10952 del 2004 In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, già ai sensi del testo originario dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prima delle innovazioni recate dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , la cognizione della controversia con la quale il contribuente, opponendosi alla ingiunzione di pagamento del Comune, contesti il quantum della pretesa tributaria, rivendicando il diritto alla detrazione prevista, per l'abitazione principale, dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché la misura degli accessori in relazione alla maggiore imposta richiesta, non assumendo rilievo, in contrario, l'erronea indicazione, contenuta nell'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune, dell'organo giurisdizionale giudice ordinario, nella specie giudice di pace davanti al quale proporre l'impugnativa, potendo tale errore tutt'al più incidere sulla decorrenza del termine per impugnare, senza alcuna influenza sulla giurisdizione, identificabile sulla base di regole inderogabili. ii Sez. U, Sentenza n. 8273 del 2008 L'opposizione proposta dal destinatario dell'ingiunzione, con la quale il concessionario del servizio abbia richiesto il pagamento dell'imposta di pubblicità - costituendo tale ingiunzione non un atto di esecuzione, bensì un atto prodromico alla medesima, ed essendo l'opposizione volta a contestare la pretesa tributaria - è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, sia in base alla formulazione originaria dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sia nella versione introdotta dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo la quale il giudice tributario ha giurisdizione sulle controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, ivi compresi i tributi comunali tra i quali rientra l'imposta di pubblicità.