RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 3 GIUGNO 2015, N. 11464 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETÀ INTELLETTUALE - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA CONTENUTO DEL DIRITTO - IN GENERE. Opera derivata - Elaborazione creativa - Sussistenza - Differenza con la contraffazione - Diritto di utilizzazione economica - Assenza di autorizzazione dell’autore dell’opera originaria - Conseguenze - Risarcimento del danno - Quantificazione - Criterio della reversione degli utili - Applicabilità. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI. In genere. L’opera derivata, cui l’art. 4 della legge 633/1941, conferisce autonoma tutela, attribuendo al suo autore un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica, si caratterizza per un’elaborazione creativa dell’opera originale e si differenzia, pertanto, dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell’opera originale con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Peraltro, lo sfruttamento dell’opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell’autore di quella originaria dà diritto a quest’ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, che legittimamente può essere determinato, in via equitativa, applicando il cd. principio di reversione degli utili, cioè quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell’opera derivata a seguito del suo sfruttamento. Si richiamano i Sez. 1, Sentenza 559/2001 in tema di diritto di autore, la rielaborazione di un opera lirica - cosiddetta edizione critica” - deve ritenersi autonomamente protetta, giusta disposto dell’art. 4 della legge 633/1941, tutte le volte in cui, pur nel rispetto del diritto esclusivo del compositore di variare l’opera stessa, il revisore critico abbia, comunque, proceduto ad una risistemazione dell’opera stessa avente indubbio carattere autonomo, e suscettibile, per la ricostruzione dell’intento artistico che propone, dell’ordinaria fruibilità come opera musicale, senza che possa trarsi contrario argomento dalla innovazione normativa di cui alla legge 154/97, che, riconoscendo protezione alle edizioni critiche, non ha innovato, ma soltanto ampliato e specificato, la portata normativa del già citato art. 4 della legge d’autore nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ulteriormente precisato che il giudice di merito ha l’obbligo di accertare l’esistenza o meno del carattere creativo dell’edizione critica mediante un esame condotto in concreto sull’opera a lui sottoposta, e non in astratto, sulla base di quanto, in via generale, il revisore critico sarebbe, a suo giudizio, legittimato o non legittimato a fare rispetto all’opera originale . ii Sez. 3, Sentenza 8730/2011 in tema di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’illecito sfruttamento del diritto d’autore, ai fini della valutazione equitativa del danno determinato dalla perdita del vantaggio economico che il titolare del diritto avrebbe potuto conseguire se avesse ceduto a titolo oneroso i diritti dell’opera, si può ricorrere al parametro costituito dagli utili conseguiti dall’utilizzatore abusivo, mediante la condanna di quest’ultimo alla devoluzione degli stessi a vantaggio del titolare del diritto. Con tale criterio, la quantificazione del risarcimento, più che ripristinare le perdite patrimoniali subite, svolge una funzione parzialmente sanzionatoria, in quanto diretta anche ad impedire che l’autore dell’illecito possa farne propri i vantaggi. iii Sez. 1, Sentenza 9854/2012 in tema di diritto d’autore, l’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria. Fattispecie in cui il giudice di merito ha correttamente accertato l’illecita riproduzione, da parte del brano musicale On va s’aimer”, dei caratteri essenziali della canzone One fille de France”, per identità della melodia dei ritornelli .