RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 15 DICEMBRE 2015, N. 25208 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI. Termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado ex art. 348 ter Cpc - Decorrenza - Comunicazione dell’ordinanza - Idoneità - Conseguenze - In ordine al rilievo officioso di tardività. Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter Cpc, è idonea la comunicazione dell’ordinanza, sicché la Corte di cassazione, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale. Le Sezioni Unite si pongono sulle orme di Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza 20236/2015 il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 ter Cpc, decorre, prioritariamente, dalla comunicazione di tale ordinanza, sicché la data di quest’ultima non è solo presupposto dell’impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale di contenuto-forma del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestività. SEZIONI UNITE 9 DICEMBRE 2015, N. 24824 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Affidamento dalla P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti presso luoghi di interesse culturale ed artistico, integrati dal servizio di biglietteria - Concessione di pubblici servizi ed appalto di servizio pubblico - Configurabilità - Giurisdizione - Riparto - Criteri. L’affidamento da parte della P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti, da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, integrati dal servizio di biglietteria si configura, rispetto ai primi, come concessione di servizio pubblico e, riguardo al secondo, come appalto di servizio pubblico, sicché, ai fini del riparto di giurisdizione, le controversie afferenti la fase esecutiva di quest’ultimo rientrano in quella del giudice ordinario, mentre quelle concernenti la concessione spettano, salvo che investano indennità, canoni ed altri corrispettivi, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fermo restando che, ove ricorrano promiscuamente, in un unico rapporto, entrambi i profili di concessione ed appalto, trova applicazione, per la definizione della giurisdizione, il criterio della prevalenza. Questi i precedenti specifici a Sez. U, Ordinanza 12252/2009 l’affidamento da parte della P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, di vendita di riproduzioni di beni culturali, ecc. , da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, integrati dal servizio di biglietteria - ai sensi degli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 90/1999, richiamati dall’art. 115 del D.Lgs. 42/2004 - si configura come concessione di servizio pubblico rispetto ai servizi aggiuntivi, e come appalto di servizio pubblico in riferimento al servizio di biglietteria. Infatti, la costante qualificazione normativa come concessione” dell’affidamento della gestione a terzi dei servizi aggiuntivi è conforme alle definizioni delle direttive comunitarie 92/50/CE e 2004/18/CE , oltre che coerente con la struttura dei suddetti servizi, atteso che l’Amministrazione trasferisce il diritto di gestire il servizio in favore dei visitatori/utenti dietro pagamento di un canone, e che sussistono, altresì, i caratteri del pubblico servizio, per la valorizzazione dei beni culturali, in presenza a della titolarità del servizio in capo alla P.A. b della destinazione dello stesso alla soddisfazione di esigenze della collettività c della predisposizione da parte della P.A. di un programma di gestione, con obblighi di condotta e livelli qualitativi vincolanti per il privato d del mantenimento da parte della P.A. dei corrispondenti poteri di indirizzo, vigilanza e intervento. L’affidamento dei servizi di biglietteria oltre che di pulizia e vigilanza , che possono integrare la suddetta concessione, è invece configurabile come appalto di servizio pubblico, rilevando l’assunzione da parte della P.A. della veste di acquirente dal privato, anche a favore di terzi individuati, di determinate utilitates” contro il pagamento di un corrispettivo. b Sez. U, Ordinanza 12252/2009 in tema di affidamento da parte della P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, di vendita di riproduzioni di beni culturali, ecc. , da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, integrati dal servizio di biglietteria - ai sensi degli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 490/1999, richiamati dall’art. 115 del D.Lgs. 42/2004 - spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla domanda dell’impresa volta all’accertamento di inadempimenti dell’Amministrazione, all’annullamento di atti di diffida, nonché alla condanna all’adempimento e al risarcimento del danno. Infatti, l’attribuzione a questo giudice - ex art. 33 del D.Lgs. 80/1998, come modificato dalla legge 205/2000 e inciso dalla sentenza 204/2004 della Corte costituzionale - della giurisdizione esclusiva per le controversie non concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relative a concessioni di pubblici servizi, cui è riconducibile l’affidamento della gestione di servizi aggiuntivi, prevale, alla luce dei principi di ragionevole durata del processo e di concentrazione delle tutele, posti dagli artt. 24 e 111 Cost., sulla spettanza al giudice ordinario della giurisdizione rispetto al servizio di biglietteria, atteso che il suddetto servizio integrativo si pone come accessorio rispetto alle concessioni di pubblici servizi che hanno per oggetto i servizi aggiuntivi.