RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 24 NOVEMBRE 2015, N. 23894 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE. Amministrazione straordinaria - Ricorso per atti e provvedimenti lesivi di diritti soggettivi - Condizioni - Norme procedurali in tema di liquidazione - Natura e valenza - Non assimilabilità ai contratti di evidenza pubblica - Ragioni - Giurisdizione - Del giudice ordinario. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE. Cessione di azienda - Valore - Derogabilità - Nullità - Artt. 62 e 63 del D.Lgs. 270/1999 - Norma interpretativa di cui all’art. 11, comma 3 quinquies, del Dl 145/2013, conv., con modif., dalla legge 9/2014 - Portata. In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, le norme procedimentali che disciplinano la liquidazione dei beni tutelano i diritti soggettivi dei creditori accertati in sede di verifica dello stato passivo ove successivamente non degradati ad interessi legittimi a fronte di valutazioni discrezionali delle autorità competenti circa la decisione di vendere i cespiti e la scelta degli acquirenti. Ne consegue che spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l’asserita violazione di quelle norme, giusta l’art. 65 del D.Lgs. 270/1999, attesa anche l’appartenenza ad imprese private dei beni da liquidarsi, sicché i contratti con cui se ne dispone, stipulati dai commissari per conto dell’impresa, sono regolati, a tutti gli effetti, dalla disciplina civilistica, non essendo equiparabili, né assimilabili, a quelli ad evidenza pubblica. Nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, la valutazione dei complessi aziendali oggetto di cessione si effettua alla stregua delle inderogabili disposizioni contenute negli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 270/1999, aventi carattere imperativo, tanto più che l’art. 11, comma 3 quinquies, del Dl 145/2013, conv., con modif., dalla legge 9/2014, di interpretazione autentica del menzionato art. 63, ha inteso chiarire che il prezzo di cessione dell’azienda non deriva dal suo valore di stima - la cui eventuale erroneità non ha, dunque, carattere decisivo - bensì da quello attribuito al bene dal mercato, determinato in ragione dell’interesse manifestato dai suoi potenziali acquirenti e dalle loro offerte di prezzo. Con riferimento ai due principi, si richiamano a Sez. U, Sentenza 12247/2009 in tema di impugnazione degli atti di liquidazione compiuti nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, il procedimento di cui all’art. 65 del D.Lgs. 270/1999 va promosso, davanti al tribunale, dal soggetto che lamenta la lesione di un proprio diritto soggettivo, ed in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati, e pertanto, nel caso in cui si tratti della cessione di un complesso aziendale, nei confronti dell’amministrazione straordinaria dell’impresa insolvente quale venditrice e dell’acquirente del complesso venduto la partecipazione al giudizio anche del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha emanato gli atti di autorizzazione all’esecuzione del programma di vendita, non è di ostacolo alla disapplicazione incidentale di tali atti, ex art. 5 della legge 2248/1865, all. E, quando il giudice sia chiamato ad indagare, sulla base della domanda e delle difese, se il comportamento lesivo del diritto soggettivo trovi una valida giustificazione nelle autorizzazioni rilasciate dal Ministero. b Sez. U, Sentenza 12247/2009 in tema di liquidazione dei complessi produttivi nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, qualora il Ministero dello Sviluppo Economico abbia autorizzato la cessione di un complesso con le modalità di cui all’art. 63 del D.Lgs. 270/1999, dettate per le aziende in esercizio, ed esso risulti invece non più in funzione, restano travalicati i limiti del potere discrezionale spettante alla P.A., con la conseguenza che l’atto posto in essere è viziato per violazione di legge, e le relative autorizzazioni vanno disapplicate ex art. 5 della legge 2248/1865, All. E, restando escluso che i diritti soggettivi lesi dall’atto di liquidazione nella specie, il diritto del creditore avente ipoteca sul bene immobile facente parte del complesso liquidato possano ritenersi degradati ad interessi legittimi. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato nulla la vendita del complesso aziendale, ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari di procedere alle conseguenti rettifiche ed integrazioni .