RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 10 APRILE 2015, N. 7298 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE. Inventario - Redazione per relationem” all’inventario allegato dall’imprenditore - Ammissibilità - Esclusione - Liquidazione del compenso - Riferimento all’inventario - Necessità. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE. Acconto sul compenso - Decreto di liquidazione - Efficacia di cosa giudicata - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. L’inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura di amministrazione controllata applicabile ratione temporis” e, perciò, un autonomo e specifico compito di tale organo, che non può ritenersi adempiuto per relationem” all’inventario allegato dall’imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla relazione per l’adunanza dei creditori, la quale, quand’anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità. Pertanto, nella liquidazione del compenso del commissario, il tribunale non può che riferirsi all’inventario, dovendo le consistenze allegate dalla parte istante essere riscontrate dagli accertamenti compiuti e consegnati ai documenti ufficiali della procedura. Il decreto con il quale il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti sul compenso richiesti dal commissario giudiziale della procedura di amministrazione controllata applicabile ratione temporis” , è espressione di un potere discrezionale ed interviene in una fase anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, pertanto, efficacia di cosa giudicata, né può pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso. Con riguardo al primo principio, si richiamano i Sez. 1, Sentenza 5298/1995 nella procedura di amministrazione controllata, l’inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura, nonché il presupposto necessario del giudizio prognostico che il commissario stesso è chiamato ad esprimere nella relazione per l’adunanza dei creditori, prevista dagli artt. 172 e 188 della legge fallimentare. Ne consegue che detto inventario costituisce un autonomo e specifico compito del commissario, il quale non può ritenersi adempiuto in relazione all’inventario allegato dall’imprenditore alla domanda di ammissione, ne’ surrogato dalla menzionata relazione per l’adunanza dei creditori, che, quand’anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità. ii Sez. 1, Sentenza 6532/2000 nel liquidare il compenso del commissario giudiziale di amministrazione controllata, il giudice, coerentemente con la ratio” del criterio introdotto dagli artt. 1 e 5 del D.M. 570/1992, adotta misure percentuali differenziate, massime per i valori di attivo fino a un miliardo di lire e di passivo fino a 100 milioni di lire, ed invece contenute e lontane dalla percentuale più elevata con riguardo ai valori eccedenti quei limiti la S.C. ha così confermato il provvedimento con il quale il tribunale ha proceduto alla liquidazione del compenso, applicando sull’ammontare dell’attivo risultante dall’inventario le percentuali massime per gli scaglioni fino ad un miliardo previste dall’art. 1 del citato decreto, la percentuale dello 0,50% sullo scaglione successivo fino a tre miliardi e la percentuale dello 0,10% sulle somme eccedenti sull’ammontare del passivo la percentuale massima dello 0,75% sui primi 100 milioni di lire e dello 0,20% sulla somma eccedente . Con riferimento al secondo, si vedano a Sez. 1, Sentenza 18916/2010 i decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti richiesti dal curatore sul compenso, sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, di conseguenza l’efficacia di cosa giudicata. Tali provvedimenti, pertanto, non possono pregiudicare la futura e definitiva decisione sul compenso dovuto dopo la presentazione del rendiconto cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore, ragione per cui oltre a non essere ricorribili per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., non possono essere soggetti a revocazione ai sensi dell’art. 397 Cpc, non essendo qualificabili come sentenze”. b Sez. 6 - 1, Ordinanza 18494/2014 i decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti richiesti dal curatore sul compenso sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, pertanto, efficacia di cosa giudicata né potendo pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso.