RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 20 FEBBRAIO 2015, N. 3456 CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE. Incapacità naturale - Annullabilità del negozio - Legittimazione alla proposizione della domanda - Parte processuale portatrice di interessi contrapposti all’incapace - Esclusione - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - MANDATO ALLE LITI PROCURA - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI. Impresa costituita in un trust” - Ricorso per cassazione - Conferimento della procura speciale - Legale rappresentante dell’impresa - Spettanza - Fondamento. In tema di annullabilità del negozio ex art. 428 cc, non è legittimata a proporne la relativa domanda la controparte che intenda far prevalere le proprie ragioni su quelle del presunto incapace naturale. Così statuendo, la S.C. ha ritenuto che l’asserito vizio della procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione da soggetto che si assumeva trovarsi in pessimo stato di salute - perché ricoverato in stato di isolamento in un centro di recupero per tossicodipendenti - sopravvenuto anteriormente al rilascio della procura medesima non poteva essere fatto valere dalla controricorrente . Il legale rappresentante di un’impresa costituita in un trust” conserva la legittimazione al conferimento della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione, atteso che il trust” non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee”, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, ma non quale legale rappresentante, bensì come colui che dispone del diritto. In ordine al primo principio, in senso conforme, si veda Cass. Sez. L, Sentenza 1475/2003 gli atti unilaterali compiuti da un incapace naturale non sono nulli, ma annullabili e solo su istanza della persona che si assume essere stata naturalmente incapace al momento del compimento dell’atto o dai suoi eredi o aventi causa e solo se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’asserito vizio della procura alle liti rilasciata dalla persona che si assumeva trovarsi in stato di incapacità naturale non poteva essere fatto valere dalla controparte . Quanto al secondo, si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 10105/2014 il trust” non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee”, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l’intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l’effetto proprio del trust” non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. SEZIONE PRIMA 19 FEBBRAIO 2015, N. 3340 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETÀ INTELLETTUALE - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE. Tutela del diritto d’autore - Canzone contenente frammenti di una precedente - Plagio - Condizioni - Mantenimento dello stesso significato artistico - Fattispecie. In tema di plagio di un’opera musicale, la riproduzione di un frammento di una canzone in un’altra non costituisce di per sé un atto di plagio, occorrendo accertare se il frammento, inserito nel nuovo testo, conservi una identità di significato poetico-letterario ovvero se, al contrario, evidenzi, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva nell’opera anteriore. In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che, pur essendo stati riprodotti nella nuova canzone due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, il plagio di quest’ultima non si fosse verificato, poiché le due canzoni trattavano tematiche differenti e, inoltre, la nuova canzone, per la parte restante dei versi ed il brano musicale, non aveva nulla in comune con la prima sicché anche l’innesto del frammento aveva assunto un del tutto distinto significato poetico letterario . Non ci sono precedenti in termini. Si richiama, comunque, Cass. Sez. 1, Sentenza 9854/2012 in tema di diritto d’autore, l’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria. Fattispecie in cui il giudice di merito ha correttamente accertato l’illecita riproduzione, da parte del brano musicale On va s’aimer”, dei caratteri essenziali della canzone One fille de France”, per identità della melodia dei ritornelli .