RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 11 FEBBRAIO 2015, N. 2656 FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - ANALOGICA - IN GENERE. Presupposti - Vuoto normativo - Necessità - Fattispecie. STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO. Fascia di rispetto stradale - Nozione di ricostruzione - Individuazione. Il ricorso all’analogia è consentito dall’art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell’ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente fatto ricorso all’analogia, avendo applicato i principi codicistici in tema di distanze nelle costruzioni in una materia, come quella delle costruzioni a confine della sede stradale, che è speciale ed esaustivamente disciplinata dal codice della strada . La nozione di ricostruzione, ai fini della salvaguardia delle fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati e delle distanze delle costruzioni dal confine stradale, non deve essere tratta, analogicamente, dalla normativa del codice civile in tema di distanze, dettata a tutela della proprietà nei rapporti di vicinato, bensì dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione, le cui disposizioni mirano ad assicurare l’incolumità dei conducenti dei veicoli e della popolazione residente vicino alle strade. Ne consegue che, ai predetti fini, rientrano nella citata nozione non solo gli interventi di demolizione seguiti dalla realizzazione di un’opera diversa, cioè difforme, per volumetria e sagoma, da quella preesistente, ma anche quelli attuati mediante demolizione e successiva fedele riproduzione del fabbricato originario, determinando anche questi ultimi l’obiettivo insorgere o risorgere proprio di quel pericolo che la normativa stradale ha inteso evitare. In ordine la primo principio, in senso conforme, Cass. Sez. L, Sentenza 9852/2002 il ricorso alla analogia è consentito dall’art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell’ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del lavoratore, già dipendente da una impresa di assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa e poi assunto dalla impresa cessionaria del portafoglio di quest’ultima, a conservare la precedente sede di lavoro, precisando che in tale materia non sussiste alcuna lacuna normativa ma solo il difetto della tutela invocata dal lavoratore . In ordine al secondo, non si rilevano precedenti in termini.