RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 2 OTTOBRE 2015, N. 19704 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IN GENERE. Atti impugnabili - Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità - Fondamento. Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell’invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Si richiamano a Sez. 6 - 5, Ordinanza 2248/2014 il ruolo, benché atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l’indicazione del periodo d’imposta, cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicché momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo lo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore d’imposta. Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente addetto all’ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell’estratto del ruolo, questi è legittimato alla sua impugnazione, essendo il ruolo l’unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi. b Sez. U, Sentenza 3773/2014 nel caso in cui il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 Cpc abbia ad oggetto l’esistenza di un credito d’imposta del contribuente esecutato, la controversia investe un rapporto di natura tributaria e, pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 546/1992, dovendosi ritenere - in virtù di una doverosa interpretazione estensiva del catalogo degli atti impugnabili” di cui all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente artt. 24 e 53 Cost. e di buon andamento della P.A. art. 97 Cost. - che anche la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate, terzo pignorato, costituisca espressione del potere impositivo ad essa spettante. SEZIONI UNITE 17 SETTEMBRE 2015, N. 18215 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE. Demanialità delle acque - Requisiti - Fattispecie relativa al lago di Lucrino. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche ai sensi dell’art. 1 della legge 36/1994, sicché, tranne particolari categorie oggetto di disciplina speciale, esse rientrano nel demanio idrico e sono incommerciabili, a prescindere dalla loro attitudine a soddisfare un pubblico interesse. Principio affermato riguardo alle acque del lago di Lucrino . Si richiamano a Sez. 2, Sentenza 9331/2011 ai fini del riparto di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, occorre tenere presente che, anche dopo l’entrata in vigore della legge 36/1994, la natura di acqua pubblica non può essere riconosciuta ad ogni tipo di acqua, bensì solo a quelle che abbiano attitudine ad usi di pubblico generale interesse ne consegue che è devoluta alla cognizione del tribunale ordinario la controversia tra privati promossa al fine di ottenere il riconoscimento dell’esistenza di una servitù di attingimento e di derivazione di acque tra fondi limitrofi. b Sez. 6 - 1, Ordinanza 14883/2012 le acque - piovane e nere - convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall’art. 1 del Rd 1755/1933, dell’attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l’entrata in vigore della legge 36/1994 invero l’art. 1 del Dpr 238/1999 regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della citata legge 36, in materia di risorse idriche conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse. La rete fognaria non può, pertanto, considerarsi opera pubblica ai sensi dell’art. 140, lett. d del citato Rd 1755/1933, con la conseguenza che competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall’errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell’opera è il tribunale ordinario e non il tribunale regionale delle acque pubbliche.