RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 12 DICEMBRE 2014, N. 26223 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE. Difetto di tempestiva ricusazione - Invocabilità del motivo della violazione dell’obbligo di astensione in sede di gravame - Esclusione. Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine all’uopo fissato dall’art. 52 Cpc, non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice consegue che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza 3527/2002 il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine all’uopo fissato dall’art. 52 Cpc, non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice consegue che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza . SEZIONE PRIMA 4 DICEMBRE 2014, N. 25663 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE. Cause di separazione personale dei coniugi - Valutazione dell’attendibilità del teste - Riferimento al complessivo materiale probatorio acquisito - Necessità - Fattispecie. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO. Allontanamento dalla residenza familiare - Rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito - Fattispecie. · Nelle cause per separazione personale dei coniugi - in cui ciascuno di essi muove all’altro addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa - l’indagine testimoniale, sia nel momento dell’acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata ed il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fondato il proprio convincimento, oltre che su circostanze riferite ai testimoni escussi da uno dei coniugi, anche su fatti omogenei registrati alla presenza dei medesimi testi o narrati da altri testimoni, per quanto figli minori delle parti . · L’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata osservando che non aveva alcuna rilevanza, ai fini dell’addebito della separazione al marito, la mancata prova dell’affermata relazione extraconiugale, non essendo contestato l’abbandono della casa coniugale . · In senso conforme al primo dei due principi enunciati, si veda la risalente Sentenza 2844/1971 nelle cause per separazione personale dei coniugi - in cui ciascuno di essi muove all’altro addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa - l’indagine testimoniale, sia nel momento dell’acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, e particolarmente delicata ed il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza etc., che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza o meno, delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare o meno nelle deposizioni di altri testi. · Con riferimento al secondo enunciato, si veda, in senso conforme Cass. Sez. 1, Ordinanza 4540/2011 l’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione non concreta, invece, tale violazione il coniuge se risulti legittimato da una giusta causa”, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che, addebitando la separazione alla moglie, non aveva ravvisato la giusta causa del suo allontanamento nei frequenti litigi domestici con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi .