RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 20 NOVEMBRE 2014, N. 24754 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETÀ INTELLETTUALE - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA CONTENUTO DEL DIRITTO – RIPRODUZIONE. Brano musicale sottofondo di messaggio pubblicitario - Illegittima riproduzione - Responsabilità del beneficiario - Condizioni - Natura Oggettiva - Esclusione - Fattispecie. La responsabilità per la riproduzione di un brano musicale senza autorizzazione da parte del titolare dei diritti di sfruttamento economico non ha natura oggettiva e, pertanto, nel caso in cui detto brano faccia da sottofondo ad un messaggio pubblicitario, non può ricadere sul beneficiario della pubblicità, a meno che non si provi che egli sia stato autore o compartecipe della violazione del diritto di autore, non essendo sufficiente la dimostrazione dell’indiretto beneficio goduto per effetto dell’abusiva riproduzione nella specie, imputabile esclusivamente all’emittente radiofonica incaricata di veicolare il messaggio, la quale non aveva ricevuto alcuna indicazione in merito al brano da inserire come sottofondo . Si richiamano i Sez. 1, Sentenza 5388/1998 in tema di diritto morale d’autore ed in relazione alla utilizzazione non autorizzata di un brano di opera lirica in uno spot pubblicitario, il vulnus” all’onore, al prestigio e alla integrità culturale del compositore non può ricondursi in astratto, e per definizione, alla natura e finalità commerciale o alla struttura ridotta del tipo di filmato in questione, al quale non può a priori disconoscersi una propria specifica dignità espressiva ne consegue che la ricorrenza di un danno per svilimento” dell’opera va verificata in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del filmato di volta in volta all’uopo rilevanti prodotto reclamizzato, contenuti, toni, tecniche di confezione e, soprattutto, del modo in cui l’opera musicale interagisce col contesto di tali elementi. ii Sez. 1, Sentenza 12993/1999 l’utilizzazione di un fonogramma” prodotto da terzi, per la sincronizzazione” di un filmato televisivo va qualificato come illecito fonte di obbligazione risarcitoria non come mera fonte d’una obbligazione di corrispettivo per la diffusione del fonogramma stesso , risolvendosi tale comportamento in una violazione del diritto esclusivo, che l’art. 72 della legge 633/1941 riconosce al produttore fonografico di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo” nella specie, la società titolare in via esclusiva per l’Italia dei diritti d’utilizzazione economica sulla registrazione dell’opera musicale Yesterday” aveva convenuto in giudizio per il risarcimento del danno alcune reti televisive che, senza il suo consenso, avevano utilizzato tale brano quale colonna sonora di un telecomunicato reclamizzante le reti televisive stesse, trasmesso ripetutamente ed anche per più volte al giorno. La S.C., nell’enunciare il principio di diritto di cui alla massima, ha escluso che la società proprietaria dell’opera musicale fosse titolare di un mero diritto di credito ex art. 73 della citata legge e che, come tale, potesse vantare solo il diritto ad un compenso . iii Sez. 1, Sentenza 4723/2006 in tema di diritto d’autore, lo sfruttamento non autorizzato dell’opera non comporta l’automatica violazione anche del diritto morale dell’autore alla paternità della stessa, avendo l’illecito di cui all’art. 20 della legge 633/1941 natura e genesi diverse rispetto a quelli elencati negli artt. 12 ss. della stessa legge. In particolare, nel caso in cui le modalità dello sfruttamento non autorizzato - quale, nella specie, l’utilizzazione di un brano musicale come sottofondo di un messaggio pubblicitario - non comportino l’indicazione dell’autore dell’opera, la mancata menzione di questi non può essere considerata integrante una presunzione di indebita attribuzione della paternità all’utilizzatore, presunzione che non trova riscontro nella legge. SEZIONE PRIMA 19 NOVEMBRE 2014, N. 24643 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE RAPPRESENTANZA SENZA POTERI - IN GENERE. Inefficacia - Eccezione di parte - Necessità - Ricorso a formule particolari - Esclusione - Allegazione dell’estraneità al rapporto - Sufficienza. Il contratto concluso dal falsus procurator” non é nullo ma solo inefficace, la cui rilevazione è consentita solo su eccezione della parte falsamente rappresentata senza necessità di ricorrere a particolari formule ed anche in via implicita, essendo sufficiente, a tal fine, che la parte deduca la propria estraneità al rapporto dedotto in giudizio. Si richiama Cass. Sez. 2, Sentenza 2860/2008 i negozi posti in essere dal falsus procurator” non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato soltanto lo pseudo rappresentato. Tuttavia, ove la parte, allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del contratto concluso dal falsus procurator”, non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che ne dichiari la semplice inefficacia, posto che quest’ultima costituisce un minus” rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente compresa.