RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 31 OTTOBRE 2014, N. 23273 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO. Crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali - Cessione effettuata prima dell’entrata in vigore del Dpr 554/1999 - Forma - Atto pubblico o scrittura privata, autenticata da notaio, come previsto dall’art. 69, terzo comma, del Rd 244/1923 - Esclusione - Ragioni - Riferimento della norma alla sola Amministrazione statale - Sua applicazione analogica - Esclusione. Alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell’entrata in vigore del Dpr 554/1999, - che, all’art. 115, prevede espressamente la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica alle P.A. debitrici ai fini dell’efficacia ed opponibilità alle stesse - non si applica l’art. 69, terzo comma, del Rd 2440/1923, che pure richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell’ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti artt. 1260 e segg. cc . In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza 17496/2008 alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell’entrata in vigore del Dpr 554/1999 - che all’art. 115 prevede espressamente la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini dell’efficacia ed opponibilità alle stesse - non si applica l’art. 69, terzo comma, del Rd 2440/1923, che pure richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell’ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti artt. 1260 e segg. cc . SEZIONE PRIMA 29 OTTOBRE 2014, N. 22984 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE COMPROMESSO - IN GENERE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE . Contratto preliminare avente ad oggetto la cessione di quote sociali - Successivo contratto definitivo privo di alcune pattuizioni già inserite nel primo - Rinuncia ad esse - Indagine del giudice - Necessità - Contenuto - Fondamento. L’omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell’opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell’accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a formalizzare” la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti. Si richiama Cass. Sez. 2, Sentenza 9063/2012 qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l’adempimento di detto distinto accordo .