RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA INTERLOCUTORIA 23 GIUGNO 2015, N. 13018 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE. Ricusazione per causa pendente - Giudizio di responsabilità ex legge n. 117 del 1988 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. In tema di ricusazione del giudice, non è causa pendente tra ricusato e ricusante, ai sensi dell'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., il giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, atteso che il magistrato non assume mai la qualità di debitore di chi abbia proposto la relativa domanda, questa potendo essere rivolta, anche dopo la legge 27 febbraio 2015, n. 18, nei soli confronti dello Stato. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE. Istanza di ricusazione per rigetto di altra istanza di ricusazione - Inammissibilità - Fondamento. È inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice solo perché egli ha concorso al rigetto di una precedente istanza di ricusazione della stessa parte, in quanto, fuori della previsione dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., il provvedimento giurisdizionale tipico, non affetto da anomalie evidenti, non rivela grave inimicizia del giudice solo perché contrario all'interesse della parte. Si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 16627 del 2014 Attesa la tassatività dei casi di ricusazione del giudice, soggetti a stretta interpretazione, la inimicizia del ricusato, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le anomalie siano tali da non consentire neppure di identificare l'atto come provvedimento giurisdizionale né la causa pendente tra ricusato e ricusante, ai sensi della medesima norma, può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato.