RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 14 GENNAIO 2014, N. 585 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE. Equa riparazione per durata non ragionevole del processo - Aventi diritto - Parte rimasta contumace nel giudizio presupposto - Inclusione - Fondamento - Rilevanza della contumacia quale comportamento valutabile ex art. 2, secondo comma, legge 89/2001 - Sussistenza. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti - non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi - la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire - implicando od escludendo specifiche attività processuali - sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell’art. 2, secondo comma, della legge 89/2001. In senso difforme si era pronunciata Cass. Sez. 2, Sentenza 4474/2013 in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ha diritto all’indennizzo solo la parte che, avendo attivamente partecipato al processo in quanto costituita, può aver subito quel patema d’animo o quella sofferenza psichica causata dal superamento del limite ragionevole di durata, non anche il contumace, il quale ha consapevolmente scelto di non costituirsi in giudizio e, quindi, sostanzialmente, di disinteressarsi dello stesso . SEZIONI UNITE 7 GENNAIO 2014, N. 63 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE. Ente pubblico economico - Danni cagionati all’ente da propri dipendenti - Giurisdizione della Corte dei conti, ex art. 1 della legge 20/1994 - Sussistenza - Rapporto con l’azione civilistica di responsabilità da parte del datore di lavoro - Alternatività - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relative all’Ente Poste Italiane per fatti anteriori alla trasformazione in s.p.a. L’esperibilità dell’azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore della Corte dei conti, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 della legge 20/1994, nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico nella specie, l’Ente Poste privatizzato, con riguardo a fatti anteriori alla trasformazione in società per azioni , non esclude la possibilità del datore di lavoro di promuovere l’ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda. Si richiamano i Sez. U, Ordinanza 6581/2006 giurisdizione civile per risarcimento dei danni da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità conseguentemente, non configurandosi una questione di giurisdizione, è da dichiararsi inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione formulato in pendenza del giudizio civile di risarcimento nella supposizione della sussistenza della giurisdizione contabile. Nella specie, un Comune aveva instaurato una controversia per il risarcimento dei danni nei confronti del direttore dell’U.T.C. e di due assessori comunali nei cui confronti era intervenuta sentenza penale - di condanna solo nei riguardi del primo e di estinzione del reato per gli altri - all’esito di un giudizio penale per truffa aggravata ai danni della P.A., nel quale si era costituito P.C., e, nel corso del giudizio civile, uno dei convenuti aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione contestando quella del giudice ordinario in favore di quella contabile, ritenuto inammissibile dalla S.C. con l’affermazione del principio enunciato, rilevandosi, peraltro, che la giurisdizione in tal caso sarebbe comunque spettata al giudice ordinario . ii Sez. U, Ordinanza 27092/2009 spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di risarcimento del danno cagionato alla Rai Radio televisione Italiana s.p.a., da componenti del consiglio d’amministrazione e da dipendenti di tale società e degli enti pubblici azionisti, in relazione alla nomina del direttore generale e al trattamento economico dello stesso e degli ex direttori generali la Rai, infatti, nonostante la veste di società per azioni peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici , ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali, per cui essa è designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell’essenziale servizio pubblico radiotelevisivo sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un’apposita commissione parlamentare destinataria di un canone d’abbonamento avente natura di imposta compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei Conti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria tenuta all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell’affidamento degli appalti né l’esperibilità dell’azione di responsabilità amministrativa è ostacolata dalla possibilità di promuovere l’ordinaria azione civilistica di responsabilità, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda. iii Sez. U, Ordinanza 11/2012 la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei Conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione. Fattispecie relativa ad azione di responsabilità promossa dalla Procura della Corte dei Conti nei confronti di liberi professionisti nominati consulenti tecnici del P.M., già condannati penalmente in relazione ai medesimi fatti . iv Sez. U, Sentenza 3692/2012 la controversia riguardante l’azione di responsabilità a carico del dipendente di una società per azioni a partecipazione pubblica, anche se totalitaria nella specie, Poste Italiane S.p.A. , per il danno patrimoniale subito dalla società a causa della condotta illecita del dipendente nella specie, accettazione irregolare di un vaglia cambiario appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile, atteso che, da un lato, l’autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l’esistenza di un rapporto di servizio tra dipendente e P.A., e, dall’altro lato, il danno cagionato dall’illecito incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci né è di ostacolo alla affermata giurisdizione la qualificazione della società come organismo di diritto pubblico, rilevando essa solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica .