RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 5 LUGLIO 2013, N. 16887 ARBITRATO - LODO SENTENZA ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE. Impugnazione del lodo arbitrale reso in controversia devoluta, in assenza di arbitrato, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Devoluzione - Corte d’appello - Potere-dovere, altresì, di decidere nel merito la causa, in caso di accoglimento dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 830, secondo comma, Cpc - Configurabilità. In tema di ricorso per cassazione, la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6 , Cpc deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione ed allegazione dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili. Di conseguenza, deve escludersi che il ricorso possa essere dichiarato in toto” inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti. In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza 15204/2006 l’impugnazione di lodi arbitrali rituali pronunciati nell’ambito di controversie riconducibili alla sfera dell’art. 6, secondo comma, della legge 205/2000, così come quella di ogni altro lodo arbitrale rituale, deve essere proposta dinanzi alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato, ai sensi dell’art. 828 Cpc, costituente l’unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione, dovendo pertanto escludersi che la giurisdizione in tali ipotesi competa al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell’appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell’impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo. Quando accoglie l’impugnazione, il giudice ordinario, siccome giudice naturale dell’impugnazione del lodo, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell’art. 830, secondo comma, Cpc, a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo . SEZIONI UNITE 25 GIUGNO 2013, N. 15872 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL’IMPRENDITORE. Diritto di difesa del fallendo - Limiti - Audizione dinanzi al giudice relatore anziché davanti al collegio - Irrilevanza - Fattispecie anteriore al D.Lgs. 5/2006. Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa dell’imprenditore insolvente va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale, sicché egli deve essere informato dell’iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui la stessa è fondata, in modo da poter svolgere compiutamente, eventualmente anche con l’assistenza di difensori, la propria difesa, rivelandosi, così, affatto irrilevante che quest’ultima sia svolta davanti al giudice relatore, anziché innanzi al collegio. Fattispecie anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006 . In senso conforme a Sez. 1, Sentenza 12029/2004 nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa del fallendo va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale onde non è necessario che l’imprenditore compaia per essere sentito dinanzi al tribunale nella sua composizione collegiale, essendo, invece, sufficiente che egli, informato dell’iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata, compaia dinanzi al giudice relatore all’uopo designato e sia posto in grado di svolgere compiutamente la propria difesa, eventualmente con l’assistenza di difensori, al fine di contestare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del suo fallimento. Tale principio si conforma alla sentenza 141/1970 della Corte costituzionale, che si muove nell’ottica della garanzia effettiva del diritto di difesa sul fondamento dell’art. 24 Cost. il fine , piuttosto che in quella della convocazione personale del debitore dinanzi al collegio e della sua audizione personale uno dei mezzi possibili di attuazione della garanzia . b Sez. 1, Sentenza 28985/2008 nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa dell’imprenditore insolvente, in considerazione del carattere camerale e sommario del relativo procedimento, può essere garantito non solo, ai sensi dell’art. 15 legge fall. nel testo ratione temporis” vigente , mediante l’audizione del debitore da parte dal tribunale o del giudice relatore, ma anche mediante l’attribuzione della facoltà di presentare scritti difensivi e documenti pertanto, nel caso in cui il tribunale abbia disposto la convocazione dell’imprenditore innanzi al giudice designato per l’istruttoria prefallimentare, non sussiste, all’esito di quest’ultima e tenuto conto delle esigenze di speditezza e dalla natura inquisitoria del predetto procedimento, alcun obbligo a carico del predetto giudice di fissare una precisa ulteriore adunanza avanti al tribunale in camera di consiglio cui rimettere la decisione, non essendo nemmeno prevista una scansione formale precisa,come nel processo ordinario, tra fase istruttoria e fase decisoria. Applicando tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il fallito aveva censurato la decisione del giudice delegato all’istruttoria che aveva riservato la decisione al collegio” per un’udienza diversa da quella, anteriore, in cui il tribunale aveva poi deliberato la dichiarazione di fallimento, negando che tale provvedimento equivalesse ad una anticipazione o rinvio dell’udienza .