RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 9 FEBBRAIO 2012, N. 1912 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO. Difetto di legittimazione attiva - Accertamento - Conseguenze nel giudizio di legittimità - Cassazione senza rinvio - Fondamento. A norma dell’art. 382, ultimo comma, Cpc, va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell’attore, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione. PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM. Nozione - Difetto - Rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Limiti - Fattispecie. La legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall’art. 81 Cpc, secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione e in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Nella specie la S.C. ha rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione attiva della Provincia di Oristano che aveva proposto dinanzi al TSAP, agendo quale proprietario terriero consorziato e nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, domande a tutela delle competenze dell’attività del Consorzio di bonifica dell’Oristanese e di quello per la sorveglianza della diga sul fiume Temo, censurando, tra l’altro, i provvedimenti attuativi adottati in base alla legge regionale Sardegna 19/2006 . - Il primo principio è conforme a quanto già affermato da Cass. Sez. L, Sentenza 2517/2000 a norma dell’art. 382, ultimo comma Cpc va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell’attore, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione. nel caso di specie la S.C. ha rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo da parte di un partito politico, per essere stato il decreto emesso nei confronti di una federazione provinciale, e ha conseguentemente cassato senza rinvio la sentenza d’appello, affermando che restava in tal modo travolta anche la sentenza di primo grado, con la sola esclusione del decreto ingiuntivo . - Il secondo è l’espressione di una giurisprudenza consolidata, come emerge dai seguenti precedenti - Sez. 3, Sentenza 7337/1998 alla stregua della regola dettata dall’art. 81 Cpc, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio. Ciò comporta, trattandosi di materia di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio, la verifica, che può avvenire anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della titolarità, in capo all’attore e al convenuto, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, dei relativi diritti ed obblighi, salvo che sulla questione sia intervenuto giudicato interno. Nella specie, la ricorrente, titolare, secondo la stessa prospettazione dei fatti contenuta nella citazione introduttiva del giudizio, di azienda commerciale, ma non proprietaria, bensì conduttrice dell’immobile nel quale si svolgeva la relativa attività, aveva richiesto, ed ottenuto in prime cure, la condanna dei proprietari delle terrazze sovrastanti il negozio al risarcimento dei danni sofferti a seguito di infiltrazioni d’acqua il giudice d’appello, con sentenza confermata in parte qua dalla S.C., pur in assenza di specifico gravame sul punto, la aveva dichiarata carente di legittimazione ad agire in ordine al risarcimento del danno all’immobile, riducendo, conseguentemente, la condanna al risarcimento in suo favore del solo lucro cessante . - Sez. L, Sentenza 2517/2000 il difetto di legittimazione ad agire costituisce questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, dunque, anche dinanzi alla Corte di cassazione. La verifica della legittimazione si effettua sulla base del diritto o rapporto sostanziale così come affermato dall’attore e non già della sua effettiva esistenza nel caso di specie la S.C. ha rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo da parte di un partito politico, per essere stato il decreto emesso nei confronti di una federazione provinciale, e ha conseguentemente cassato con rinvio la sentenza d’appello, affermando che restava in tal modo travolta anche la sentenza di primo grado, con la sola esclusione del decreto ingiuntivo . - Sez. L, Sentenza 6160/2000 la legitimatio ad causam” è espressione del principio dettato dall’art. 81 Cpc, secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data” - la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione e in via preliminare al merito, dell’astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall’accertamento in concreto che l’attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa e deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione. - Sez. L, Sentenza 9678/2003 la legitimatio ad causam” attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all’art. 81 Cpc, inteso a prevenire una sentenza inutiliter data”, è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l’azione in giudizio e a quello nei cui confronti l’azione può essere esercitata, con conseguente facoltà, per il giudice, di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. SEZIONI UNITE 1 FEBBRAIO 2012, N. 1418 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI – COMPUTO. Notifica a mezzo posta - Omesso ritiro del piego da parte del destinatario - Momento perfezionativo - Decorso del termine di dieci giorni di cui all’art. 8 della legge 890/1982 - Natura - Termine a decorrenza successiva - Configurabilità - Computo - Criteri - Scadenza nella giornata di sabato - Proroga al giorno seguente non festivo - Applicabilità - Fondamento. Il termine di dieci giorni di cui all’art. 8, quarto comma, della legge 890/1982 nel testo di cui al Dl 35/2005, convertito, con modifiche, nella legge 80/2005, applicabile alla fattispecie ratione temporis” - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, Cpc, cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. I precedenti richiamati - Sez. 2, Sentenza 5114/2009 in tema di computo dei termini, ai sensi dell’articolo 155 Cpc, poiché ai fini dell’individuazione dei giorni festivi deve farsi riferimento al Dpr 792/1985, la giornata di sabato, salvo che in essa ricada una delle festività indicate nel suddetto decreto, non è da considerarsi di per sé giorno festivo. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che - in riferimento alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 74 del Dpr 162/1965 in materia di bollette di accompagnamento di sostanze zuccherine - aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione sul rilievo che, non essendo il sabato considerato una giornata lavorativa dal CCNL delle imprese di spedizione, il termine previsto dalla citata disposizione per la spedizione delle bollette doveva considerarsi rispettato . - Sez. 2, Ordinanza 182/2011 l’art. 155, quinto comma, Cpc introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera f , della legge 263/2005 , diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo. - Sez. 6 - 3, Ordinanza 4748/2011 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 3/2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 Cpc, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, Cpc . - Sez. 3, Sentenza 10998/2011 in caso di notificazione a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli art. 8 e 9 della legge 890/1982, ha l’obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l’avviso del deposito del piego nell’ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito ne consegue che, ove l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta aliunde” dal notificante, la notifica é radicalmente nulla. - Sez. 6 - 2, Ordinanza 21375/2011 il disposto dell’art. 155, comma 4, Cpc, secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 23 della legge 689/1981. SEZIONI UNITE 19 GENNAIO 2012, N. 736 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITÀ - CONSIGLIO DI STATO. Decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza - Sindacato della Corte di cassazione sui limiti esterni della giurisdizione - Sussistenza - Limiti interni e limiti esterni della giurisdizione - Distinzione - Criteri - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITÀ - CONSIGLIO DI STATO. Giudizio di ottemperanza - Decisione del Consiglio superiore della magistratura di conferimento di un ufficio direttivo - Provvedimento del Consiglio di Stato con cui si dispone la nomina ora per allora” di magistrato nel frattempo collocato in pensione - Impugnazione per motivi di giurisdizione - Ammissibilità - Mancata impugnazione - Giudicato - Sussistenza - Conseguenze. - Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della propria potestà giurisdizionale, tenendo presente che in tal caso è attribuita al giudice amministrativo una giurisdizione anche di merito. Al fine di distinguere le fattispecie nelle quali il sindacato è consentito da quelle nelle quali è inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato limiti interni della giurisdizione oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza limiti esterni della giurisdizione ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dall’Amministrazione e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che si sarebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente incorrere, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. Fattispecie in tema di giudizio di ottemperanza conseguente ad annullamento di una delibera del Consiglio superiore della magistratura di conferimento di incarico direttivo di un ufficio giudiziario . - La decisione con la quale il Consiglio di Stato - in accoglimento di un ricorso presentato in sede di ottemperanza al giudicato di annullamento di una delibera del Consiglio superiore della magistratura di conferimento di un incarico direttivo di un ufficio giudiziario - abbia disposto che venga nominato ora per allora” un candidato nel frattempo collocato in pensione, è impugnabile per motivi di giurisdizione. Tuttavia, qualora l’impugnazione non sia avvenuta, la relativa questione è da ritenere coperta dal giudicato, sicché non è più esaminabile nel corso del giudizio di cassazione promosso nei confronti della successiva decisione con la quale il Consiglio di Stato, nell’ambito della medesima procedura di ottemperanza, abbia annullato l’ulteriore provvedimento del Cons. Sup. Magistratura che aveva nominato per la seconda volta il candidato la cui nomina era stata in precedenza annullata. - Sul primo principio, si vedano - Sez. U, Sentenza 16469/2006 il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ovvero all’esistenza dei vizi che attengono all’essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli errori in iudicando” o in procedendo”. Tale principio si applica anche in materia di decisioni rese in sede di giudizio di ottemperanza, poiché i soli motivi riguardanti la giurisdizione, per i quali gli artt. 111 Cost. e 362 Cpc consentono il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, comprendono, pure con riferimento al richiamato giudizio di ottemperanza, i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo. Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, le S.U. hanno rigettato il motivo del ricorso con il quale si deduceva la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio di ottemperanza ovvero per l’adozione di una pronunzia di improcedibilità, siccome comunque attinenti ai limiti interni della giurisdizione amministrativa . - Sez. U, Ordinanza 18375/2009 non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della P.A., nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza, rilevata la violazione od elusione del giudicato amministrativo, adotti provvedimenti in luogo dell’Amministrazione inadempiente, sostituendosi al soggetto obbligato ad adempiere, in quanto, in ossequio al principio dell’effettività della tutela giuridica, il giudizio di ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente l’interesse sostanziale del soggetto ricorrente, non può arrestarsi di fronte ad adempimenti parziali, incompleti od addirittura elusivi del contenuto della decisione del giudice amministrativo. - Il secondo principio si ispira, pur con esito concreto diverso, a quello introdotto da Sez. U, Sentenza 23302/2011 le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito riservato alla P.A. , compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso tale sindacato è esercitabile dalla S.C. anche quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di fare ricorso a quella speciale forma di giurisdizione di merito che è la giurisdizione di ottemperanza. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato che, in sede di ottemperanza di un giudicato di annullamento del conferimento di funzioni direttive a seguito di una procedura concorsuale, aveva ordinato al Cons. Sup. della Magistratura di rinnovare ora per allora” il procedimento di valutazione di magistrati concorrenti già in pensione .