RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE ORDINANZA 5 LUGLIO 2011, N. 14655 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE. Società a partecipazione pubblica maggioritaria - Danno da mala gestio ascrivibile ad amministratori e terzi concorrenti - Giurisdizione contabile - Esclusione - Fondamento. La controversia riguardante l'azione di responsabilità a carico degli amministratori o dei terzi che hanno concorso con loro nel cagionare il danno di una società per azioni a partecipazione pubblica anche se maggioritaria o, come nella specie, totalitaria in capo a più enti , per il danno patrimoniale subito dalla compagine sociale a causa delle condotte illecite di tali soggetti è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile atteso che, da un lato, l'autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l'esistenza di un rapporto di servizio tra amministratori, sindaci e dipendenti e P.A. e, dall'altro, il danno cagionato dalla mala gestio incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci. In senso conforme, già a Sez. U, Sentenza 26806/2009 spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti nella specie, consistenti nell'avere accettato indebite dazioni di denaro al fine di favorire determinate imprese nell'aggiudicazione e nella successiva gestione di appalti , non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Sussiste invece la giurisdizione di quest'ultima quando l'azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio. Nell'affermare l'anzidetto principio, le S.U hanno altresì precisato che in quest'ultimo caso l'azione erariale concorre con l'azione civile prevista dagli artt. 2395 e 2476, sesto comma cc . b Sez. U, Ordinanza 14957/2011 la controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dal Procuratore della Corte dei conti per il danno diretto, patito da una società per azioni a partecipazione pubblica e addebitato a condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti, non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, non essendo configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno diretto di quest'ultimo e tenuto conto, come nella specie, che il danno si era verificato quando la società, derivante dalla trasformazione di un'azienda municipale, si era già costituita in detta forma. SEZIONI UNITE ORDINANZA 5 LUGLIO 2011, N. 14654 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Domanda di risarcimento danni - Criterio di collegamento ex articolo 5 del Regolamento CE 44/2001 - Luogo dove è avvenuto l'evento - Nozione - Luogo di verificazione dei danni successivi o di residenza del danneggiato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 5, n. 3, del Regolamento CE 44/2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il danno asseritamente patito da una società italiana, in conseguenza di una transazione rovinosa stipulata a Londra da un incaricato dalla compagnia di assicurazione lussemburghese, doveva ritenersi avvenuto - ai fini della giurisdizione - in Gran Bretagna . In senso conforme, in precedenza a Sez. U, Ordinanza 27403/2005 ai sensi dell'articolo 5, numero 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale resa esecutiva con la legge 804/1971 , che stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto , per tale luogo deve intendersi sia quello in cui è stata compiuta l'azione che ha provocato il danno, che quello in cui il danno si è verificato, con la precisazione che, per quest'ultimo, deve aversi riguardo al solo danno iniziale e non anche ai danni conseguenti, assumendo rilevanza esclusivamente il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata. b Sez. U, Ordinanza 10312/2006 ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento CEE 44/2001 reiterativo dell'articolo 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge 804/1971 , che stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi nel luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire , per tale luogo deve intendersi sia il luogo in cui è stata compiuta l'azione che ha provocato il danno, sia quello in cui il danno si è verificato, avendosi comunque riguardo al solo danno iniziale, e non anche ai danni conseguenti, onde, a tal fine, può assumere rilevanza solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata. Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesione alla reputazione che alcune società italiane, attrici nel giudizio di merito, assumevano essere stata prodotta con le lettere di diffida provenienti da due banche estere, cessionarie dell'assunto credito nei loro confronti, sul presupposto che il luogo in cui era avvenuto l'evento lesivo non poteva che coincidere con il luogo in cui le lettere stesse erano pervenute a destinazione e, cioè, in Italia . SEZIONI UNITE 28 GIUGNO 2011, N. 14319 DEPOSITO CONTRATTO DI - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE. Parcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. f , D.Lgs. 285/1992 - Obbligo di custodia del veicolo ivi parcheggiato - Esclusione - Condizioni e limiti - Fondamento - Conseguenze - Responsabilità del gestore per il furto del veicolo in aree adibite a parcheggio senza custodia - Esclusione - Fondamento. L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f , del D.Lgs. 285/1992 codice della strada , non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto artt. 1326, primo comma, e 1327 cc , perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex articolo 1336 cc senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, cc, non potendo presumersene la vessatorietà , e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo , potendo queste ascriversi all'organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta. Superamento del contrasto di giurisprudenza. In senso conforme alla soluzione prevalsa, Sez. 3, Sentenza 6169/2009 l'istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera f , del D.Lgs. 285/1992 codice della strada , non comporta l'assunzione dell'obbligo di custodia dei veicoli in esse parcheggiati, per espressa previsione di legge, né tale obbligo può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo pertanto, la sosta di un veicolo in tali aree dà luogo ad un contratto di deposito atipico, dal quale non sorge la responsabilità del depositario in caso di furto del mezzo. Trovando l'assenza di un obbligo di custodia la sua fonte direttamente nella legge e non in una clausola contrattuale limitatrice di responsabilità, il regolamento con espressa avvertenza che il gestore dell'area di parcheggio non risponde del furto del veicolo e di quanto in esso contenuto, non necessita di approvazione per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 cc. In senso difforme e recessivo, Sez. 3, Sentenza 1957/2009 in caso di parcheggio di un automezzo in un'area recintata a ciò predisposta e gestita da una società, va esclusa l'applicabilità della norma di cui all'articolo 7, comma 1 lett. f , del D.Lgs. 285/1992, che si riferisce alla destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, vertendosi, invece, in tema di contratto atipico di parcheggio per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Peraltro, per la sussistenza dell'obbligo di custodia, non é necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso l'immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l'introduzione di monete nell'apposito meccanismo, ben potendo l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l'adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Ne consegue la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall'avviso affisso prima dell'ingresso nell'area del parcheggio, con cui il gestore rappresenti di non rispondere del furto totale o parziale delle auto, poiché essa rappresenta una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio e, pertanto, inefficace se non approvata specificamente per iscritto, dovendosi qualificare la medesima come condizione generale di contratto, nel mentre il predetto avviso, può, piuttosto, ritenersi assimilabile ad un'offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 cod. civ.