RASSEGNA DELLA CASSAZIONE CIVILE di Maria Rosaria San Giorgio

di Maria Rosaria San Giorgio SECONDA SEZIONE 9 AGOSTO 2011, N. 17127 CONTRATTO IN GENERALE. Caparra - Costituzione mediante consegna di assegno bancario - Omessa riscossione - Conseguenze. In caso di caparra costituita mediante consegna di assegno bancario, a carico del prenditore che, accettato l'assegno, non lo ponga all'incasso, insorgono gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all'obbligazione cui la caparra stessa si riferisce. In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica , in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento Cass. 17749/09 . PRIMA SEZIONE 29 LUGLIO 2011, N. 16737 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - REVOCATORIA FALLIMENTARE. Sentenza di primo grado - Immediata esecutivita' per i capi di condanna. La sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia da un lato, invero, l'articolo 282 codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall'altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa che obbliga all'accantonamento di quanto restituito con il credito del convenuto ammesso con riserva . Nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex articolo 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. Cass., S.U., 4059/09. Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato - con riferimento ad un giudizio di sfratto per morosità - la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la provvisoria esecutività della condanna implicita al rilascio dell'immobile, in danno del promittente venditore, nel caso di domanda di esecuzione in forma specifica diretta al trasferimento del bene proposta dal promissario acquirente . TERZA SEZIONE 27 LUGLIO 2011, N. 16401 AUTORITA' PER ENERGIA ELETTRICA E GAS. Incidenza del relativo potere normativo sui contratti di utenza. Il potere normativo secondario dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas può concretarsi tramite prescrizioni integrative che si riflettono sullo stesso contenuto dei rapporti individuali di utenza anche in senso derogatorio di norme di legge, alla duplice condizione, però, che si tratti di prescrizioni dispositive e che siano dettate nell'interesse dell'utente o consumatore. Non risultano precedenti in termini. PRIMA SEZIONE 22 LUGLIO 2011, N. 16136 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO. Consulenza sulle scritture contabili e la documentazione - Liquidazione del compenso - Reclamo al Tribunale - Legittimazione del Pubblico Ministero - Insussistenza. Il Pubblico Ministero, nel concordato preventivo riformato, non è parte necessaria della procedura e la comunicazione, a tale organo, della domanda del debitore non vale a conferirgli alcuna legittimazione generale all'impugnativa degli atti di liquidazione dei compensi, nella specie riconosciuti dal giudice delegato al professionista incaricato di verificare le scritture contabili e la documentazione del ricorso, e ciò per il principio di specialità del procedimento ex articolo 26 legge fallim. che, per tali controversie, prevale sulla disciplina di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 8 luglio 1980, numero 319 ora sostituito dal d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 . Cass. 11975/02 aveva affermato che nel procedimento civile nel quale il P.M. è litisconsorte nella specie, adozione di minore , il P.M. stesso, in assenza di qualsiasi potere di iniziativa in materia di compensi al consulente tecnico d'ufficio, non può proporre ricorso per cassazione contro la relativa liquidazione, ne' può impugnare l'ordinanza che ne conclude e definisce il procedimento. Secondo Cass. 16396/07, in tema di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, nominato dal giudice istruttore nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo, l'articolo 11 , sesto comma, della legge 319/1980 attribuisce al P.M. la facoltà di proporre ricorso, poiché, nonostante egli non sia parte del successivo giudizio di omologazione, la sua presenza nel processo quale intervento necessario lo legittima all'esercizio di tale impugnazione sussiste altresì l'interesse ad agire del Pubblico Ufficio interventore, derivante dal suo ruolo di controllo della regolarità del procedimento, teso ad impedire che il beneficio del concordato sia indebitamente concesso o che la liberazione dell'impresa dalle più gravi conseguenze del fallimento penalizzi la massa concorsuale. Infine, la più recente Cass. 7953/10 ha sostenuto che iIn tema di concordato preventivo, il P.M. non è legittimato a proporre reclamo, ai sensi degli artt. 26 e 164 della legge fall., avverso il decreto di liquidazione delle competenze professionali spettanti ai difensori del liquidatore e della procedura per l'attività prestata nel giudizio di risoluzione del concordato, non essendo detta legittimazione ricollegabile né al suo intervento nella procedura, il quale, pur essendo previsto dall'articolo 162 della legge fall. a garanzia dell'interesse generale al corretto ingresso e svolgimento della procedura esdebitatoria, non costituisce espressione di un potere d'azione, tale da abilitarlo all'impugnazione ai sensi degli artt. 70, primo comma, numero 1 e 72, primo comma, c.p.c., né all'articolo 740 c.p.c., non trattandosi di decreto emesso all'esito di un procedimento camerale nel quale sia richiesto il suo parere, né infine all'articolo 11, quinto comma, della legge 319/1980, non essendo la funzione del difensore equiparabile a quella degli ausiliari del giudice. TERZA SEZIONE 21 LUGLIO 2011, N. 15991 RESPONSABILITÀ CIVILE. Evento dannoso riconducibile alla condotta del sanitario e alla pregressa situazione patologica del danneggiato. Qualora la produzione di un evento dannoso nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100% possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata - sul piano della causalità materiale - l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'articolo 41 c.p., e così ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità materiale, al fine di porre a carico dell'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose riconducibili alla pregressa situazione patologica del danneggiato da intendersi come caso fortuito . In tema di responsabilità civile aquiliana - chiarisce Cass. S.U., 576/08 - il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non , mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio ne consegue che - sussistendo a carico del Ministero della sanità oggi Ministero della salute , anche prima dell'entrata in vigore della legge 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, Cass. 975/09 afferma che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto o del contatto e dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del più probabile che non . PRIMA SEZIONE 15 LUGLIO 2011, N. 15699 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI. Nomina del liquidatore giudiziale - Obbligatorieta' - Proposta del debitore - Ammissibilita' - Limiti - Poteri del Tribunale. Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell'articolo 182 legge fallim., ma nel necessario rispetto dei requisiti soggettivi - tra cui le incompatibilità di cui all'articolo 28 legge fallim. - previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati in difetto, la designazione sostitutiva compete al tribunale, che non può tuttavia attribuire al giudice delegato, investito di limitati poteri di controllo, altresì la facoltà di nomina dei professionisti la cui opera sia richiesta nella fase di gestione, appartenendo tale prerogativa e responsabilità al medesimo commissario liquidatore. In tema di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 182 legge fall., nel testo applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche di cui al d.lgs. 169/2007, è precluso al tribunale nella sentenza di omologazione nominare un liquidatore giudiziale ovvero fissare ulteriori modalità esecutive prevedendo, per esempio, la necessità della preventiva autorizzazione del giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione ovvero la nomina, da parte di questi, di coadiutori, professionisti o difensori , qualora nella proposta di concordato si specifichi che il piano di liquidazione debba essere predisposto ed attuato dall'amministratore giudiziario-liquidatore, cui viene conferito il più ampio potere discrezionale sulle modalità esecutive Cass., 345/11 .