RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE 19 APRILE 2011, N. 8924 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione - Primo livello professionale di ricerca - Accesso per progressione verticale - Svolgimento di procedura concorsuale - Necessità - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e con riferimento a selezioni concorsuali bandite sulla base di quanto previsto dall'articolo 64, primo comma, del CCNL del 21 febbraio 2002 - relativo al comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione - il primo livello professionale di ricerca non costituisce una migliore posizione sul piano meramente retributivo o una qualifica superiore nell'ambito di un'area omogenea, ma configura una posizione funzionale qualitativamente diversa, l'accesso alla quale integra una modalità di progressione verticale, pur se non siano previste aree di inquadramento separate, essendo necessario valorizzare gli elementi che, all'interno di una classificazione unica, consentono di individuare ambiti distinti, per requisiti e ruolo professionale, l'ingresso nei quali equivalga al passaggio da un'area inferiore ad una superiore. Pertanto, ai fini del riparto di giurisdizione, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo. Vedi, in precedenza, Sez. U, Sentenza 220/2007 in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, per procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione alla stregua dell'articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 , si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad un posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso. Alla stregua dell'interpretazione enunciata, assume rilevanza determinante, ai fini dell'indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicché in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa aerea o categoria sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. SEZIONI UNITE 14 APRILE 2011, N. 8486 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE. Diritto di prelazione e riscatto agrario - Estensione al silvicoltore - Riconoscimento - Fondamento - Limiti - Fattispecie. Alla luce di un'interpretazione evolutiva del sistema - che tenga conto dei successivi e più recenti interventi legislativi, i quali in modo non equivoco tendono ad equiparare l'attività di coltivatore diretto a quella di chi eserciti la silvicoltura - il diritto di prelazione e riscatto agrario di cui all'articolo 8 della legge 590/1965, esteso dall'articolo 7 della legge 817/1971 al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante, deve essere riconosciuto anche al silvicoltore che eserciti, in via esclusiva o principale, tale attività, con il solo limite - in riferimento alla prelazione del confinante - che i terreni da vendere e quello di proprietà del silvicoltore siano entrambi boschivi. Principio enunciato in una fattispecie alla quale era applicabile, ratione temporis , il testo dell'articolo 2135 cc nella versione antecedente la sostituzione operata dall'articolo 1 del D.Lgs. 228/2001 . Contrasto di giurisprudenza e suo temporaneo? superamento. In senso conforme al principio qui affermato Sez. 3, Sentenza 5242/1984 un'azienda agraria può essere organizzata per la produzione di beni diversi da quelli che possono essere ottenuti dalla coltura di terreni seminativi e così può sussistere senza perdere i suoi caratteri distintivi, anche se non comprenda terreni adatti o destinati alla semina, ma terreni boscosi. Conseguentemente anche un bosco può costituire oggetto di prelazione agraria, ai sensi dell'articolo 8 della legge 590/1965. In senso difforme a Sez. 3, Sentenza 13022/1995 l'articolo 8 della legge 590/1965 attribuisce il diritto di prelazione e riscatto soltanto alla prima delle tre categorie indicate nel primo comma dell'articolo 2135 cc e cioè al solo coltivatore del fondo e non anche a chi sia dedito alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame, salvo che una o entrambe queste due ultime attività non siano complementari alla coltivazione della terra o comunque aggiuntive rispetto alla concreta coltivazione del fondo. A tale limitazione non si sottrae l'attività di coltivazione del fondo esercitata in forma cooperativa, giacché l'articolo 16 della legge 817/1971 attribuisce alle sole cooperative agricole il diritto di prelazione e riscatto, valendo per esse la medesima ratio premiale e le medesime limitazioni poste per i coltivatori individuali. b Sez. 3, Sentenza 6581/1997 ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto, di cui all'articolo 8 legge 590/1965, la silvicoltura non può considerarsi attività di coltivazione del fondo qualora non sia complementare ad una attività della coltivazione della terra o comunque aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione di un fondo. SEZIONI UNITE 11 APRILE 2011, N. 8129 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE. Atti compiuti da amministratore di persona giuridica - Rilevanza penalistica - Interruzione del rapporto di servizio con la P.A. - Esclusione - Condizioni - Fondamento. In tema di giurisdizione della Corte dei conti, gli atti compiuti dall'amministratore di una persona giuridica inserita nell'organizzazione della P.A. costituenti illeciti contabili sono riferibili alla persona giuridica stessa quando, benché costituenti reato ed esorbitanti dal mandato, non siano stati compiuti per interessi meramente personali e su iniziativa esclusivamente individuale dell'amministratore, bensì attengano allo svolgimento dei poteri di amministrazione concretamente conferiti e soddisfino interessi propri del soggetto giuridico rappresentato. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONI UNITE ORDINANZA 11 APRILE 2011, N. 8127 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE. Ricorso per cassazione - Inammissibilità conseguente a mutato orientamento di legittimità - Errore scusabile - Rimessione in termini ex articolo 184 bis Cpc - Configurabilità - Limiti - Impossibilità di decisione nel merito per effetto del mutamento giurisprudenziale - Sussistenza - Pregressa piena conoscenza della pretesa azionata da parte del giudice adito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Il principio secondo cui, alla luce della norma costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo incorre in un errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ex articolo 184 bis Cpc, si applica solamente nell'ipotesi in cui il mutamento giurisprudenziale abbia reso impossibile una decisione sul merito delle questioni sottoposte al giudice scelto dalla parte e non quando la pretesa azionata sia stata compiutamente conosciuta dal giudice dotato di giurisdizione secondo le norme vigenti al momento dell'introduzione della controversia, come all'epoca generalmente interpretate, atteso che in tale ipotesi il ricorrente, senza poter lamentare alcuna lesione del suo diritto di difesa, già pienamente esercitato, mira ad ottenere un nuovo pronunciamento sul merito della questione. Nella specie, relativa all'impugnazione della sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell'articolo 58 del Rd 149/1931 per il personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, il TAR aveva rigettato il ricorso, con conseguente formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione che non era mai stata oggetto di contestazione nelle more del giudizio di impugnazione, le S.U., innovando sul punto, avevano affermato che la materia a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 29/1993 era devoluta al giudice ordinario e il Cons. Stato aveva affrontato d'ufficio la questione - pur ormai preclusa - affermando, in ogni caso, la giurisdizione del giudice amministrativo contro questa decisione il ricorrente ha proposto ricorso ex articolo 362 Cpc, che la S.C. ha dichiarato inammissibile . Si vedano a Sez. U, Ordinanza 2067/2011 la sentenza 24883/2008, emessa in punto di giudicato implicito sulla giurisdizione dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non ha rappresentato una svolta inopinata e repentina rispetto ad un diritto vivente fermo e consolidato, ma ha solo portato a termine un processo di rilettura dell'articolo 37 Cpc, pervenendo ad un esito interpretativo da tempo in via di elaborazione ne consegue che la parte la quale, proponendo appello in epoca precedente a tale pronuncia, non abbia contestato la giurisdizione implicitamente affermata dal giudice di primo grado, così da non impedire il formarsi del relativo giudicato, non può invocare il ricorso a rimedi ripristinatori quali la rimessione in termini o la semplice esclusione della sanzione di inammissibilità della questione. b Sez. U, Sentenza 24883/2008 l'interpretazione dell'articolo 37 Cpc, secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo , deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo asse portante della nuova lettura della norma , della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che 1 il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 38 Cpc non oltre la prima udienza di trattazione , fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado 2 la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione 3 le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità 4 il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ad es., per manifesta infondatezza della pretesa ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum , non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. Nella specie, le Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'articolo 329, comma 2 Cpc . SEZIONI UNITE ORDINANZA INTERLOCUTORIA 8 APRILE 2011, N. 8036 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE. Regolamento di giurisdizione d'ufficio introdotto dall'articolo 59 legge 69/2009 - Ordinanza fuori udienza - Comunicazione alle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di regolamento di giurisdizione, l'articolo 59 della legge 69/2009, pur configurando l'istituto della proposizione d'ufficio del conflitto di giurisdizione, non detta le regole procedurali relative tale lacuna è colmabile applicando in via analogica la disciplina del conflitto di competenza di cui all'articolo 45 Cpc e, in particolare, l'articolo 47, quarto comma, Cpc, che dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione con ordinanza che, se pronunciata fuori udienza, dev'essere prima comunicata alle parti a cura del cancelliere del medesimo giudice ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio. In applicazione di questo principio, la S.C., nella contumacia delle parti, ha mandato alla cancelleria del giudice a quo , di procedere alla rituale comunicazione dell'ordinanza, non essendovi prova della sua lettura in udienza . Si veda Sez. U, Ordinanza 24421/2010 il regolamento di giurisdizione d'ufficio, introdotto dall'articolo 59 della legge 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009, è immediatamente proponibile, dopo l'entrata in vigore della legge stessa, indipendentemente dalla data d'inizio del giudizio in relazione al quale il regolamento venga presentato, come palesa la collocazione della norma, sita dopo la disciplina transitoria prevista dall'articolo 58, cui, pertanto, la norma sul regolamento d'ufficio resta estranea. SEZIONI UNITE ORDINANZA 8 APRILE 2011, N. 8035 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Domanda di allacciamento alla rete elettrica e, in subordine, di condanna alla restituzione dell'importo - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. La domanda con la quale il privato chieda la condanna del convenuto all'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica o, in subordine, alla restituzione dell'importo a quel fine corrisposto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando diritti soggettivi di fonte negoziale aventi origine nel rapporto individuale di utenza. In senso conforme, Sez. U, Sentenza 4584/2006 la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua, contestando l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata tariffa, ne richieda la riduzione in applicazione di una diversa tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Sebbene, infatti, nel regime scaturito dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 33 del D.Lgs. 33/1998, come sostituito dalla legge 205/2000, sia venuta meno l'espressa esclusione di tali controversie dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e ribadita, in quanto la Corte costituzionale, nel ridefinire l'ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa postula l'inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità. Né la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile per il fatto che la controversia investe l'atto amministrativo generale con il quale sono determinate le tariffe per i vari tipi di utenze, atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2248/1865, all. E, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condizioni l'esistenza ed il contenuto del diritto sostanziale costituente l'oggetto del processo. SEZIONI UNITE ORDINANZA 30 MARZO 2011, N. 7186 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI. Azione contro la discriminazione razziale - Posizione del soggetto tutelato - Diritto soggettivo assoluto - Configurabilità - Fondamento - Condotta lesiva posta in essere dalla P.A. - Inclusione - Preesistenza di posizioni di interesse legittimo - Irrilevanza - Decisione dell'amministrazione datrice di lavoro di escludere i cittadini extracomunitari dalle procedure di stabilizzazione perché stranieri - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - Violazione del principio del giudice naturale - Esclusione. In tema di azione ai sensi dell'articolo 44 del T.U. sull'immigrazione D.Lgs. 286/1998 , il legislatore, al fine di garantire parità di trattamento e vietare ingiustificate discriminazioni per ragioni di razza ed origine etnica , ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della P.A., di utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione . Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l'azione promossa contro la decisione dell'amministrazione datrice di lavoro di escludere dalle procedure di stabilizzazione, previste dalla legge finanziaria del 2007, alcuni lavoratori extracomunitari perché privi della cittadinanza italiana, dovendosi ritenere che le questioni relative a dette procedure riguardino solo la fase successiva all'esercizio dell'azione antidiscriminatoria, restando esclusa ogni asserita violazione del principio del giudice naturale. - Sulla questione dell'appartenenza della giurisdizione, si richiama Sez. U, Ordinanza 3670/2011 l'azione proposta in relazione alla denunziata natura ritorsiva del provvedimento con cui un Comune - dopo l'istituzione di un c.d. bonus bebè riservato a famiglie con almeno un genitore italiano, ed a seguito di ordine giudiziale di estensione del beneficio anche alle famiglie composte da genitori stranieri - aveva, viceversa, deliberato di revocarlo per tutte le famiglie, sia italiane che straniere, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia nella fase cautelare rivolta all'ottenimento di un provvedimento anticipatorio urgente, sia nella successiva fase della cognizione piena, così come previsto nell'articolo 44 del D.Lgs. 286/1998, in considerazione del quadro normativo costituzionale articolo 3 Cost. , sovranazionale Direttiva 2000/43/CE ed interno articolo 3 e 4 del D.Lgs. 215/2003 nonché l'articolo 44 del D.Lgs. 286/1998 di riferimento, che configura il diritto a non essere discriminati come un diritto soggettivo assoluto né la giurisdizione può essere negata ai sensi degli artt. 4 e 5 del Rd 2248/1865 all. E, in quanto il giudice ordinario è tenuto alla disapplicazione incidentale del provvedimento emesso in violazione del principio di parità ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi, pur non interferendo nella potestà della P.A E si veda altresì Sez. U, Ordinanza 1778/2011 in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 - sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che, ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sono necessarie nell'ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale . Ne consegue che l'amministrazione, nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia già superato procedure concorsuali, non deve bandire alcun concorso ma solo dare avviso dell'avvio della relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda, mentre, ove manchi tale presupposto e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione per individuare il personale da assumere, restando devolute le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nella specie, i ricorrenti, lavoratori precari con qualifica di ausiliari socio sanitari di una ASL, avevano contestato la graduatoria formata dall'amministrazione in esito alla selezione per titoli e prove attitudinali effettuata nell'ambito di una procedura di stabilizzazione le S.U., in sede di regolamento d'ufficio, in applicazione del principio di cui alla massima, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo . - Sul tema della discriminazione, Sez. L, Sentenza 24170/2006 il requisito del possesso della cittadinanza italiana, richiesto per accedere al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 2 Dpr 487/1994 - norma legificata dall'articolo 70 comma 13, D.Lgs. 165/2001 - e dal quale si prescinde, in parte, solo per gli stranieri comunitari, nonché per casi particolari articolo 38 D.Lgs. 165/2001 articolo 22 D.Lgs. 286/1998 , si inserisce nel complesso delle disposizioni che regolano la materia particolare dell'impiego pubblico, materia fatta salva dal D.Lgs. 286/1998, che, in attuazione della convenzione Oil 175/1975, resa esecutiva con legge 158/1981, sancisce, in generale, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani. Né l'esclusione dello straniero non comunitario dall'accesso al lavoro pubblico al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge è sospettabile di illegittimità costituzionale, atteso che si esula dall'area dei diritti fondamentali e che la scelta del legislatore è giustificata dalle stesse norme costituzionali articolo 51, 97 e 98 Cost. , anche con riferimento alla legislazione di sostegno ai lavoratori disabili, la protezione dei quali non supera il limite del requisito della cittadinanza. SEZIONI UNITE ORDINANZA 15 MARZO 2011, N. 6016 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO. Sentenza del giudice amministrativo dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione - Passaggio in giudicato - Successiva instaurazione del giudizio dinanzi al giudice ordinario - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi al secondo giudice - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 69/2009. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Contratto nella specie appalto di servizi ad esecuzione periodica o continuativa - Controversia in materia di revisione prezzi - Giurisdizione amministrativa esclusiva ex articolo 6 della legge 537/1993, come sostituito dall'articolo 44 della legge 724/1994 - Configurabilità - Fondamento. - La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice adito abbia emesso una sentenza limitata alla giurisdizione opera, come giudicato esterno, con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo ovvero nel processo riassunto avanti al giudice dotato di potestas judicandi , in sede di translatio judicii pertanto, tale preclusione non opera nel caso in cui esso venga proposto nel corso del diverso giudizio successivamente instaurato, venendo infatti in questione non i poteri del giudice, bensì i diritti processuali delle parti. Nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.A., oggetto di sentenza passata in giudicato, l'attore aveva proposto - prima dell'entrata in vigore dell'articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - il nuovo giudizio presso il tribunale ordinario, dinanzi al quale aveva depositato, in data anteriore all'entrata in vigore della norma già indicata, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile e, nel merito, fondato dalle Sezioni Unite . - Nelle controversie relative ad un contratto ad esecuzione periodica o continuativa nella specie, contratto di appalto del servizio regionale di soccorso di emergenza con ambulanza , è obbligatoria la clausola di revisione del prezzo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 537/1993, come sostituito dall'articolo 44 della legge 724/1994, applicabile ratione temporis norma poi riprodotta dall'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 pertanto, il relativo giudizio è devolto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo a situazioni soggettive che si collocano in un'area in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo. - Sul primo principio, si veda, in precedenza, Sez. U, Ordinanza 5917/2008 la preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza anche soltanto limitata alla giurisdizione opera con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo, non anche nel caso in cui esso venga richiesto nel corso del diverso giudizio successivamente instaurato per effetto della precedente pronuncia sulla giurisdizione nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.O., l'attore aveva proposto il nuovo giudizio presso la Commissione tributaria provinciale, dinanzi alla quale veniva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile dalla S.C. . - Sul secondo, in senso conforme, già Sez. U, Sentenza 24785/2008 l'articolo 6 della legge 537/1993, come sostituito dall'articolo 44 della legge 724/1994, nel dettare una serie di disposizioni relative ai contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, prevede, al comma 4, che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo ed, al comma 19, che le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo pertanto, stante l'ampia formulazione della norma, il suo campo di applicazione non è limitato ai contratti di appalto di opere pubbliche, ma si estende anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo, per difetto di giurisdizione, il capo del lodo arbitrale relativo alla domanda del corrispettivo per revisione prezzi .