RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE 14 APRILE 2011, N. 8491 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE. Forma - Citazione - Fondamento - Impugnazioni proposte impropriamente con ricorso - Validità - Condizioni. In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 Cpc, vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 cc la forma di tali impugnazioni possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato. Le sezioni unite smentiscono l'indirizzo adottato in precedenza dalla seconda sezione ed espresso da i Sez. 2, Sentenza 6205/1997 l'art. 1137 cc, nel disciplinare tra l'altro la forma dell'atto di impugnazione, in via contenziosa, delle delibere condominiali, usa l'espressione letterale ricorso in senso tecnico, onde salvaguardare l'esigenza, non ravvisata per le delibere collegiali adottate dagli organi della comunione in genere artt. 1107 - 1109 cc , di risolvere sollecitamente le questioni concernenti la gestione del condominio. ii Sez. 2, Sentenza 2081/1988 in tema di condominio di edifici, la tempestività dell'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che a norma dell'art. 1137 cc deve essere proposta con ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della deliberazione stessa, va riscontrata con riguardo alla data del deposito di tale atto e non alla sua notificazione, che rimane estranea alla generale disciplina dell'instaurazione dei procedimenti contenziosi con la Forma del ricorso nonché alla ratio e funzione dell'indicata impugnativa. iii Sez. 2, Sentenza 1716/1975 che l'impugnazione del condomino dissenziente contro la deliberazione dell'assemblea dei condomini per contrarietà a norma di legge o del regolamento condominiale debba proporsi all'autorità giudiziaria con ricorso anziché con citazione, non significa che essa dia luogo ad un procedimento di volontaria giurisdizione, da celebrare nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, di cui agli artt. 737 e seguenti cc al contrario, essa dà luogo ad un procedimento contenzioso, soggetto al principio del contraddittorio art 101 Cpc , con la conseguente costituzione del rapporto processuale solo nel momento della notifica del ricorso alla controparte e non già nel momento del suo deposito in cancelleria. Pertanto, il termine di decadenza di trenta giorni, di cui allo ultimo comma dell'art 1137 cc, deve considerarsi rispettato solo se entro i trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione il ricorso venga notificato. Da ultimo, tuttavia, la Corte aveva già affermato quanto oggi espresso dalla sentenza in esame a Sez. 2, Sentenza 8440/2006 in tema di condominio, l'impugnazione della delibera dell'assemblea può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, ma in quest'ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1137 cc, occorre tenere conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento dell'iscrizione a ruolo della causa. b Sez. 2, Sentenza 14560/2004 in tema di condominio di edifici, ai fini della tempestività dell'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini a norma dell'art. 1137 cc, al deposito del ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della adozione o comunicazione della deliberazione stessa è da ritenersi equipollente, in virtù del principio generale di conservazione degli atti quando essi conseguano lo scopo cui sono destinati, la notificazione della citazione introduttiva nel medesimo termine, anche quando l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente. SEZIONI UNITE 29 MARZO 2011, N. 7098 SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE. Legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto un bene immobile - Rinuncia - Forma scritta - Necessità - Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE. Legato in sostituzione di legittima - Rinunzia da parte del legittimario - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Eccezione sollevata per la prima volta nell'atto di appello - Tempestività. SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA - CONDIZIONI - IN GENERE. Legato in sostituzione di legittima - Rinunzia da parte del legittimario - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Eccezione sollevata per la prima volta nell'atto di appello - Tempestività. In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 cc un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n. 5 cc, risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari. La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell'art. 564 cc, è rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della controparte ne consegue che, è tempestiva la relativa eccezione sollevata per la prima volta nell'atto di appello. Sul primo principio, in senso conforme già Sez. 2, Sentenza 1261/1995 la rinuncia al legato in sostituzione di legittima, che abbia per oggetto beni immobili, deve essere fatta con atto scritto, sotto pena di nullità. Si vedano pure i Sez. 2, Sentenza 8878/2000 l'art. 649 cc non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato. Tuttavia la libertà di forma deve intendersi derogata in virtù del disposto dell'art. 1350 n. 5 cc qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, giacché in tal caso la rinuncia risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l'accettazione, deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità, deducibile per la prima volta anche in sede di Cassazione. ii Sez. 2, Sentenza 13785/2004 il potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un legato tacitativo, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege anziché conservare il legato - potere configurabile non come diritto autonomo ma come facoltà compresa nel diritto di agire per ottenere la legittima attraverso l'azione di riduzione spettante al soggetto incluso nella categoria dei legittimari ex art. 536 cc - postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessario in ragione del fatto che il legato si acquista ispo iure e che, nel legato di specie, l'effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso della morte del primo, onde, essendo i due benefici ex lege alternativi ed essendo l'oggetto del legato già entrato nel patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la legittima, deve, previamente o quanto meno contestualmente alla domanda di riduzione, dismettere il legato in forma scritta ad substantiam , in caso di legato di immobili anche mediante dichiarazione informale o per facta concludentia , per tutti gli altri legati . iii Sez. 2, Sentenza 15124/2010 in materia di successioni mortis causa , mentre l'acquisto del legato ai sensi dell'art. 649 cc, non necessita di accettazione e si verifica ex lege - sebbene la presenza di una accettazione possa rivelarsi utile come manifestazione di volontà di rendere definitivo e irretrattabile l'acquisto di legge - la rinuncia, ove il legato stesso abbia ad oggetto beni immobili come nella specie , risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, deve essere, in forza dell'art. 1350, primo comma, n. 5, cc, espressamente redatta per iscritto a pena di nullità. Sul secondo principio, in senso conforme Sez. 2, Sentenza 11288/2007 in tema di azione di riduzione, la mancata rinunzia, da parte del legittimario, al legato in sostituzione di legittima, prescritta dall'art. 564 cc , è rilevabile di ufficio.