RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE 8 MARZO 2011, N. 5410 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI. Decisioni del CNF - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Deposito del ricorso - Termine di quindici giorni di cui all'art. 66 Rd 37/1934 - Natura perentoria - Inosservanza - Effetti - Improcedibilità del ricorso. In relazione all'impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall'art. 66 del Rd 37/1934, per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione applicabile, in forza dell'art. 67 del medesimo Rd, in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall'art. 369 Cpc per il deposito in generale del ricorso per cassazione , ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso medesimo. Nello stesso senso anche Sez. U, Sentenza 15657/2006 in relazione all'impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall'art. 66 del Rd 37/1934 per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione applicabile - in forza dell'art. 67 del medesimo Rd - in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall'art. 369 Cpc per il deposito in generale del ricorso per cassazione , ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso medesimo. SEZIONI UNITE ORDINANZA 7 MARZO 2011, N. 5356 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE. Conflitto negativo - Doppia declinatoria di giurisdizione in sede di cognizione piena - Necessità - Pronuncia emessa in sede cautelare - Inammissibilità del conflitto - Sussistenza - Fattispecie. In tema di conflitti di giurisdizione, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciabile ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1 , Cpc, occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione - l'una del giudice ordinario e l'altra del giudice amministrativo - emessa con decisioni di piena cognizione ne consegue che il conflitto è inammissibile quando anche una sola delle due pronunce abbia avuto luogo in sede cautelare. Nella specie, le S.U. hanno anche escluso che il conflitto negativo potesse tradursi in regolamento preventivo, atteso che non risultava provato che, dopo la pronuncia declinatoria emessa in sede di reclamo possessorio, fosse stata chiesta la prosecuzione della causa nel merito . In senso conforme, già Sez. U, Ordinanza 4914/2006 in relazione a ordinanza con la quale il tribunale ordinario declini la giurisdizione sulla richiesta di provvedimento cautelare ed alla sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale pronunci analoga declinatoria sulla domanda proposta per il merito, non è configurabile un conflitto negativo di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice speciale, denunciabile con ricorso ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1 Cpc, atteso che il provvedimento del giudice ordinario, avendo natura cautelare, è inidoneo a spiegare effetti vincolanti sulla questione di giurisdizione nell'eventuale giudizio di merito successivamente introdotto innanzi al medesimo giudice. Nella fattispecie le Sezioni Unite hanno altresì escluso la convertibilità del ricorso in regolamento preventivo di giurisdizione o in ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo intervenuta pronuncia del TAR sulla giurisdizione e stante l'appellabilità delle pronunce impugnate . SEZIONI UNITE 7 MARZO 2011, N. 5353 ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE. Procedimento di cui all'art. 44 della legge 1089/1939 - Determinazione del premio in favore del proprietario e scopritore - Contestazioni - Mancata attivazione da parte della P.A. della procedura di nomina della commissione - Posizione del privato - Natura di interesse legittimo - Sussistenza - Devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo. In relazione alla procedura prevista dall'art. 44 della legge 1089/1939 - sostanzialmente trasfusa prima nell'art. 90 del D.Lgs. 490/1999, e poi nell'art. 93 del D.Lgs. 42/2004 - fino alla determinazione definitiva del premio, o mediante l'accettazione dell'offerta formulata dalla P.A. o a seguito della determinazione dello stesso da parte della commissione di cui al secondo comma del citato art. 44, il privato proprietario e scopritore è titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, solo all'esito del quale il diritto soggettivo, concretamente determinato, viene ad esistenza pertanto, ove il medesimo contesti l'entità del premio offerto e lamenti la mancata attivazione, da parte dell'amministrazione, del procedimento di nomina della commissione di cui all'art. 44, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. In senso conforme a Sez. U, Sentenza 2959/1992 spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della domanda volta al conseguimento del premio di cui all'art. 44 della legge 1089/1939, poiché, perseguendo l'attribuzione di esso lo scopo fondamentale di soddisfare il pubblico interesse alla conservazione ed all'incremento del patrimonio artistico della collettività nazionale, ed avendo il legislatore, in correlazione con tale interesse, assegnato al competente Ministero la facoltà di fissare misure remuneratorie discrezionalmente determinabili per natura ed entità, la posizione del privato scopritore e del proprietario del terreno in cui è avvenuto il rinvenimento, prima del provvedimento concessorio del premio, non può che assumere la consistenza dell'interesse legittimo. b Sez. 1, Sentenza 11796/2005 in pendenza del procedimento volto alla determinazione del premio per il rinvenimento di beni d'interesse storico, artistico od archeologico, la posizione del privato ritrovatore o proprietario nella specie, in un terreno di proprietà privata era stata scoperta una villa di epoca romana è qualificabile come interesse legittimo, che si tramuta in diritto soggettivo solo al momento dell'emanazione del provvedimento conclusivo con cui l'amministrazione determina il prezzo definitivo, sia previa accettazione della somma offerta, sia previa determinazione, in caso di disaccordo, da parte della Commissione peritale, conseguendone che dalla data di quel provvedimento decorrono gli interessi moratori, e non dalla data della richiesta di stima peritale.