RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE 16 FEBBRAIO 2010, N. 3814 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI . Reggenza - Trattamento differenziale per lo svolgimento di mansioni superiori - Retribuzione di posizione e di risultato - Inclusione - Fondamento. IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI . Personale dipendente dei Ministeri - Art. 20 Dpr 266/1987 - Reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, del pubblico ufficio sprovvisto, temporaneamente, del dirigente titolare - Interpretazione - Fondamento - Fattispecie. In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori. In tema di reggenza, da parte del personale appartenente alla qualifica C3, del pubblico ufficio sprovvisto, temporaneamente, del dirigente titolare, l'art. 20 del Dpr 266/1987 contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri , deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza e dei principi generali di tutela del lavoro artt. 35 e 36 Cost. art. 2103 cc e art. 52 D.Lgs. 165/2001 , nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità in attesa della destinazione del dirigente titolare , con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Né, a tal fine, assume rilievo la disposizione di cui all'art. 24 del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 comparto ministeri - personale non dirigente, che - nel disciplinare il trattamento retributivo conseguente all'attribuzione di mansioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza - riguarda la diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti temporaneamente. Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso ritenendo irrilevante, ai fini del riconoscimento del compenso per lo svolgimento di mansioni superiori, che il reggente della Procura generale presso la Corte d'appello non ricoprisse, quale direttore di cancelleria, la posizione apicale all'interno dell'area C . Sul primo principio, si vedano a Sez. L, Sentenza 29671/2008 in tema di trattamento economico degli impiegati degli enti locali, l'art. 51, comma 3 bis, della legge 142/1990 introdotto dall'art. 6 della legge 127/1997 ed integrato dall'art. 2 della legge 191/1998 ha previsto, in favore dei dipendenti ai quali, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, venga attribuita la responsabilità di uffici e servizi, l'assegnazione di un'indennità di funzione localmente determinata, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei Comuni medesimi, in attesa di apposita definizione contrattuale, poi intervenuta con i contratti collettivi del Comparto Regioni ed autonomie locali del 31 marzo e dell'1 aprile 1999, che hanno fissato, tra l'altro, un tetto minimo e massimo per la determinazione di detta indennità di posizione, rimanendo comunque ferma - in forza della norma transitoria di cui all'art. 273 del D.Lgs. 267/2000 - la disciplina recata dal citato art. 51 in relazione agli incarichi in corso di svoglimento all'epoca di entrata in vigore della contrattazione collettiva. Ne consegue che non può applicarsi la garanzia dell'art. 36 Cost., né il divieto di riduzione dei livelli retributivi in godimento al suddetto trattamento accessorio di posizione, giacché esso è preordinato, diversamente dal trattamento fondamentale, allo svolgimento di una funzione di differenziazione e di incentivazione, necessariamente temporanea e revocabile perché strettamente connessa allo specifico incarico conferito. Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto il ricorso proposto da un dipendente comunale per vedersi conservare l'indennità connessa all'incarico di responsabile di Area nella misura massima già attribuitagli e che, invece, era stata successivamente rideterminata in misura minore . b Sez. L, Sentenza 4382/2010 nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal sesto comma dell'art. 56 del D.Lgs. 29/1993, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 80/1998, è stato soppresso dall'art. 15 del D.Lgs. 387/1998, la cui portata retroattiva risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto l'applicabilità, anche nel pubblico impiego, dell'arti. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere, con la menzionata disposizione correttiva, una norma in contrasto con i principi costituzionali. Principio enunciato dalla S.C. in controversia concernente lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, consistite nella reggenza di uffici apicali per i quali era prevista la qualifica nona, con la conseguente conferma della decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per un periodo successivo al 30 giugno 1998 . Sul secondo dei due principi, in senso conforme a quanto enunciato dalle Sez. unite, già Sez. L, Sentenza 22932/2008 in tema di reggenza, da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, del pubblico ufficio sprovvisto, temporaneamente, del dirigente titolare l'art. 20 del Dpr 266/1987 contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri , deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza e dei principi generali di tutela del lavoro artt. 35 e 36 Cost. art. 2103 cc e art. 52 D.Lgs. 165/2001 , nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità in attesa della destinazione del dirigente titolare , con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Nella specie, la S.C., nell'accogliere il ricorso, ha rilevato che, nel caso concreto, non assumeva importanza determinare l'arco temporale congruo per l'espletamento della procedura concorsuale in quanto il posto era rimasto vacante dal 1992 al 2000, periodo sicuramente superiore ad ogni tollerabile spatium deliberandi . SEZIONI UNITE ORDINANZA 9 FEBBRAIO 2011, N. 3165 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Direttore dei lavori e progettista di opera pubblica - Domanda della stazione appaltante - Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti - Prospettazione della responsabilità nella qualità di progettista - Rilevanza - Giurisdizione del giudice ordinario. Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti, nelle controversie risarcitorie proposte dall'Amministrazione appaltante contro il professionista che abbia svolto l'incarico di progettista e di direttore dei lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando, nella prospettazione della domanda, la parte ne abbia dedotto la responsabilità non nella qualità di direttore dei lavori, ma in quella di progettista per gli errori e le carenze progettuali allo stesso imputabili, stante la piena indipendenza e autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa che, anche per gli stessi fatti, compete alla Procura generale della Corte dei conti per il danno erariale subito dalla stazione appaltante. Sul tema del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti, nelle controversie risarcitorie proposte dall'Amministrazione appaltante contro il professionista che abbia svolto l'incarico di progettista e di direttore dei lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica, in precedenza a Sez. U, Ordinanza 7446/2008 con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante da chi ha svolto sia l'incarico di progettista che quello di direttore dei lavori, atteso che quale direttore dei lavori il soggetto è temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile, mentre quale progettista la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, mancando un rapporto di servizio, stante la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, e che, tuttavia, non può giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario, la domanda nella quale il danno lamentato è prospettato come derivante dal complesso di tali attività spetta alla giurisdizione del giudice contabile poiché dal cumulo di incarichi sorge una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione. b Sez. U, Ordinanza 28537/2008 in tema di responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori che abbia svolto anche l'incarico di progettista, considerato che il direttore dei lavori è temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile, mentre per il progettista la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, in difetto del rapporto di servizio e considerata la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, ove il danno erariale sia prospettato come derivante dal complesso di tali attività va affermata la giurisdizione del giudice contabile sorgendo, dal cumulo di incarichi, una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione e non potendo giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario. Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla responsabilità erariale per gli ingenti danni arrecati ad una IPAB dal direttore dei lavori di ristrutturazione degli immobili della IPAB medesima, al quale in precedenza era stato affidato l'incarico di progettazione dei lavori . SEZIONI UNITE ORDINANZA 8 FEBBRAIO 2011, N. 3032 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Comparto scuola - Personale docente - Graduatorie ad esaurimento - Inserimento in altre analoghe graduatorie provinciali - Inserimento in posizione subordinata rispetto agli altri docenti già inclusi nella graduatoria - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Devoluzione - Fondamento. In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c , della legge 296/2006 legge finanziaria 2007 , le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti - che, già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali - a non essere collocati in coda rispetto ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie diritto nella specie negato dall'amministrazione in applicazione del divieto previsto dal Dm 42/2009 , appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 165/2001 , a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. In senso conforme al principio sopra riportato, già Sez. U, Ordinanza 22805/2010 in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia promossa per l'accertamento del diritto di modificare le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. e , della legge 296/2006 legge finanziaria 2007 mediante l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi maturati e già riconosciuti in altre analoghe graduatorie - diritto nella specie negato dall'amministrazione, in applicazione del divieto previsto dal Dm 42/2009 - appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 165/2001 , a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. SEZIONI UNITE ORDINANZA 27 GENNAIO 2011, N. 1877 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Domanda dell'ex pubblico dipendente - Azione di risarcimento danni conseguenti ad errore nel calcolo della posizione contributiva - Rapporto concluso prima della privatizzazione del pubblico impiego - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. La domanda dell'ex pubblico dipendente che agisca in giudizio per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'errore, da quest'ultima commesso, nel calcolo della sua posizione contributiva, trova fondamento nel rapporto di lavoro e va devoluta al giudice ordinario od a quello amministrativo sulla base della regola fissata dall'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, e, nel caso di dipendente cessato dal servizio anteriormente al 30 giugno 1998 privatizzazione del pubblico impiego , va sempre dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. In senso conforme al principio enunciato, in precedenza si erano già espresse i Sez. U, Sentenza 16530/2008 la domanda avanzata da un pensionato nei confronti del Comune ex datore di lavoro - in relazione ad un rapporto conclusosi in epoca antecedente alla privatizzazione di cui al D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni - volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'errore commesso dal Comune nel calcolo della posizione contributiva, - errore cui abbiano fatto seguito l'indebita erogazione di ratei pensionistici e l'azione di ripetizione da parte del Comune medesimo, chiamato a restituire le somme all'ente erogatore - è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo che all'epoca conosceva di tutte le situazioni giuridiche nascenti dal rapporto di lavoro in sede di giurisdizione esclusiva , trovando il proprio fondamento nel rapporto di pubblico impiego e non nel dovere generalizzato del neminem laedere . ii Sez. U, Sentenza 19342/2008 la domanda dell' ex dipendente dell'I.N.A.I.L. volta ad ottenere la riliquidazione dell'equo indennizzo, a norma del regolamento del personale di detto Istituto, non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo ed indipendente dal rapporto di pubblico impiego, ma trova in questo il proprio titolo diretto ed immediato. Ne consegue che, ove il rapporto di impiego sia cessato prima del 30 giugno 1998 - data individuata quale discrimine temporale tra la giurisdizione ordinaria ed amministrativa dall'art. 45, comma 17, del D.Lgs. 80/1998 attualmente, art. 69, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 - la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quale giudice del rapporto di lavoro, nonostante che il contestato provvedimento di liquidazione emesso dall'ente pubblico sia successivo alla data predetta Nella specie, il rapporto di lavoro era cessato nel giugno 1995, mentre il provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, richiesto con domanda dell'interessato del febbraio 1997, era intervenuto nel febbraio del 2001 . iii Sez. U, Sentenza 8316/2010 qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché - attesa l'imprescindibile relazione che l'art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 165/2001 e, prima di esso, l'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 80/1998 istituisce, attraverso il requisito dell'attinenza, tra il suddetto dato storico ed un determinato periodo del rapporto di lavoro - il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data. Nella specie, un dipendente comunale il cui rapporto era cessato nel 1982, aveva contestato la rideterminazione del trattamento pensionistico operato dall'ente nel 2003 la S.C. ha cassato la sentenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo, entrambe affermative della giurisdizione del giudice ordinario, negando la rilevanza del momento di nascita della questione, ai fini del collegamento temporale con la giurisdizione, trattandosi di rapporto lavorativo esaurito in epoca antecedente al discrimine temporale rilevante per il riparto di giurisdizione . iv Sez. U, Sentenza 18049/2010 le controversie aventi ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di pubblico impiego cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 sono escluse dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché - attesa l'imprescindibile relazione che l'art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 165/2001 e, prima di esso, l'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 80/1998 , istituisce attraverso il requisito dell'attinenza, tra il suddetto dato storico ed un determinato periodo del rapporto di lavoro - il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di un dipendente di una ferrovia in concessione diretta alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e del T.F.R. restasse devoluta al giudice amministrativo poiché il rapporto era cessato in data 1 aprile 1998, senza che assumesse rilievo la circostanza che l'inadempimento del datore di lavoro, nella specie la Gestione Commissariale, fosse successivo al 30 giugno 1998 .