RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE 14 FEBBRAIO 2011, N. 3665 DEMANIO - TUTELA DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE. Beni pubblici - Demanialità - Significato - Appartenenza finalizzata alla concreta fruizione - Contenuto - Oneri di governance a carico dell'ente titolare del demanio - Sussistenza - Finalità - Fattispecie. In tema di beni pubblici, il connotato della demanialità esprime una duplice appartenenza, alla collettività ed al suo ente esponenziale, dovendosi intendere la titolarità in senso stretto come appartenenza di servizio, nel senso che l'ente esponenziale può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la sua concreta possibilità di fruizione ne consegue che la titolarità dei beni demaniali allo Stato o agli altri enti territoriali non è fine a sé stessa e non rileva solo sul piano della proprietà , ma comporta per l'ente titolare anche la sussistenza di oneri di governance finalizzati a rendere effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene. Principio enunciato in relazione alle c.d. valli da pesca della laguna di Venezia . DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO. Artt. 2, 9 e 42 Cost. - Diretta applicazione - Tutela della personalità umana anche in relazione al paesaggio - Beni pubblici - Distinzione codicistica tra demanio e patrimonio - Beni funzionali al perseguimento di interessi della collettività - Categoria dei beni comuni - Configurabilità - Fattispecie in tema di valli da pesca nella laguna veneta. Dalla applicazione diretta degli artt. 2, 9 e 42 Cost. si ricava il principio della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento, nell'ambito dello Stato sociale, anche in relazione al paesaggio , con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della proprietà dello Stato, ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e che - per tale loro destinazione alla realizzazione dello Stato sociale - devono ritenersi comuni , prescindendo dal titolo di proprietà, risultando così recessivo l'aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività. Principio enunciato a proposito delle c.d. valli da pesca della laguna di Venezia . Con riferimento al primo dei due principi enunciati, si vedano a Sez. 2, Sentenza n. 10817 del 2009 Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale - derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav. - permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti. b Sez. 1, Sentenza n. 17737 del 2009 Mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale. Pertanto, perché l'arenile sia compreso nel demanio marittimo non è sufficiente che sia derivato dall'abbandono del mare, ma è necessario che non abbia perso l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare. L'accertamento di tale circostanza in giudizio deve essere effettuato con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, liberamente apprezzabili dal giudice. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la natura demaniale di un terreno sulla scorta della descrizione dei luoghi contenuta in una consulenza tecnica d'ufficio, avvalorata da un verbale di delimitazione della zona del demanio marittimo, pur non approvato dal direttore marittimo, dal quale risultava che detto terreno non apparteneva al demanio . Il secondo è principio del tutto nuovo. Sul tipo di bene concretamente esaminato, si vedano a Sez. 1, Sentenza n. 1300 del 1999 Il requisito della libera comunicazione col mare durante una parte almeno dell'anno dei bacini d'acqua salsa o salmastra non è, di per sé solo, rilevante ai fini della legittima predicabilità della loro appartenenza al demanio marittimo, attesa la necessità dell'ulteriore requisito della idoneità oggettiva ed immediata dei bacini stessi agli usi pubblici del mare, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla loro idoneità ad utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future. b Sez. 2, Sentenza n. 10817 del 2009 Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale - derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav. - permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti. c Sez. 1, Sentenza n. 17737 del 2009 Mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale. Pertanto, perché l'arenile sia compreso nel demanio marittimo non è sufficiente che sia derivato dall'abbandono del mare, ma è necessario che non abbia perso l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare. L'accertamento di tale circostanza in giudizio deve essere effettuato con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, liberamente apprezzabili dal giudice. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la natura demaniale di un terreno sulla scorta della descrizione dei luoghi contenuta in una consulenza tecnica d'ufficio, avvalorata da un verbale di delimitazione della zona del demanio marittimo, pur non approvato dal direttore marittimo, dal quale risultava che detto terreno non apparteneva al demanio . SEZIONI UNITE 14 FEBBRAIO 2011, N. 3568 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Clausola contrattuale di proroga della giurisdizione italiana - Validità - Domicilio in Italia di entrambe le parti - Decisione in base alla legge italiana - Necessità - Fondamento. Alla luce dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e degli artt. 2, 17 e 23 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, la validità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione italiana in favore di un giudice straniero deve essere decisa, ove entrambe le parti in causa abbiano domicilio in Italia, secondo il diritto italiano - e quindi in base al citato art. 4 - anziché secondo il menzionato Regolamento comunitario, poiché manca, in tal caso, qualsiasi connotato di internazionalità della controversia. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Trasporto marittimo internazionale - Polizza di carico - Valida clausola di deroga della giurisdizione italiana riportata nel documento - Operatività anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo - Sussistenza - Fondamento. In tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda, all'uopo, necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali presupposti della sua validità fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Clausola di deroga della giurisdizione italiana - Art. 4 della legge n. 218 del 1995 - Prova scritta - Inderogabile necessità di un atto scritto e sottoscritto da entrambi gli stipulanti - Esclusione - Comportamento concludente dei contraenti - Equivalenza - Condizioni - Corrispondenza di tale comportamento ad un uso vigente nel settore del commercio internazionale - Trasporto marittimo internazionale - Polizza di carico - Sottoscrizione da parte del solo vettore - Validità - Criteri. In tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero, l'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, là dove richiede che detta deroga sia provata per iscritto, deve essere interpretato - alla luce dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, nonché dell'art. 23 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga sottoscritta da entrambe le parti, al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti ne consegue che, nel campo dei trasporti marittimi internazionali, dove la polizza di carico è sottoscritta, per prassi abituale, dal solo vettore e non anche dal caricatore, può ritenersi idonea prova dell'accordo di deroga la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l'abbia ricevuta senza contestazioni e l'abbia negoziata a favore del ricevitore. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Clausola contrattuale attributiva della giurisdizione al giudice straniero - Individuazione di tale giudice nell'ambito dell'ordinamento straniero - Questione di competenza e non di giurisdizione - Conseguenze - Clausola di proroga che prevede la possibilità di agire davanti a cinque diversi tribunali - Validità - Sussistenza - Fondamento. In tema di giurisdizione del giudice italiano, una volta accertato il difetto di giurisdizione dello stesso in virtù di una clausola contrattuale di proroga in favore del giudice straniero, l'individuazione, nell'ambito dell'ordinamento straniero, del giudice che dovrà conoscere della controversia non configura una questione di validità della clausola medesima, bensì una questione di competenza che il giudice straniero adito potrà essere chiamato a risolvere ne consegue che deve ritenersi valida la clausola di proroga con la quale si prevede che ogni azione dovrà essere promossa davanti ad uno fra cinque diversi tribunali del Paese straniero. Con riferimento al primo principio sopra enunciato, si veda Sezioni unite, Sentenza n. 12907 del 1998 La validità di una clausola contrattuale di deroga alla giurisdizione italiana, anche se stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 4, secondo comma della legge n. 218 del 1995, va valutata in relazione alla medesima disposizione, che - innovando rispetto alla disciplina previgente - consente la deroga convenzionale della giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa non verte su diritti indisponibili, in quanto gli effetti del patto con cui è stata scelta la giurisdizione competente si verificano solo nel momento in cui viene proposta la domanda giudiziale e, d'altra parte, in base all'art. 72, primo comma, della stessa legge n. 218/1995, unica condizione richiesta, perché il regime dalla medesima prevista si applichi a controversie relative a rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore, è che l'azione giudiziaria sia stata proposta dopo tale data. In concreto il riportato principio è stato ritenuto dalla S.C. inapplicabile nella specie - caratterizzata dalla nazionalità italiana di ambedue le parti - per la non opponibilità della scrittura contenente la clausola di proroga della giurisdizione, per le ragioni evidenziate in altra massima . Con riferimento al secondo principio, cfr. Sezioni unite, Ordinanza n. 3029 del 2002 In tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda, all'uopo, necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali presupposti della sua validità fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore, nonché del subingresso del giratario nei diritti e negli obblighi del caricatore. In ordine al terzo dei quattro principi affermati con la sentenza in esame, si vede, in senso conforme già le Sezioni unite, Sentenza n. 731 del 2005 In tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero , l'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, là dove richiede che la detta deroga sia provata per iscritto, deve essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga costituita dall'atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti, una tale estensione essendo giustificata dalla considerazione che il citato art. 4 condivide con l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 costantemente interpretato dalla Corte di giustizia di Lussemburgo nel senso, appunto, della rilevanza dei comportamenti concludenti ai fini della proroga di competenza l'area di incidenza della disciplina, vertente sulle clausole di deroga alla giurisdizione in controversie determinate dallo svolgimento dei traffici internazionali, e che la legge n. 218 del 1995 si ispira e si uniforma ai principi processuali della citata Convenzione di Bruxelles. Ne deriva che, nel campo dei trasporti marittimi internazionali, dove la polizza di carico documento unilaterale emesso dal vettore con la duplice funzione di titolo rappresentativo della merce viaggiante e di documento probatorio del contratto di trasporto è sottoscritta, per notoria prassi invalsa, dal solo vettore, e non anche dal caricatore, la sussistenza di una idonea prova dell'accordo di deroga ben può essere condotta ritenendo equivalente, all'atto scritto e sottoscritto dai due stipulanti, la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto in conformità agli usi commerciali internazionali del ramo, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l'abbia ricevuta senza contestazioni e l'abbia negoziata a favore del ricevitore, ponendo in essere un comportamento implicante l'accettazione del patto di deroga, la cui sussistenza deve, quindi, ritenersi presunta. Principio espresso in fattispecie di contratto di trasporto marittimo internazionale, intercorso tra una società giapponese, quale caricatore-noleggiatore, ed altra società giapponese, quale vettore, nel quale veniva in considerazione, ai fini della opponibilità al soggetto italiano ricevitore della merce - che aveva agito contro l'agente raccomandatario della nave ed il vettore per il risarcimento dei danni subiti dalla merce medesima -, la clausola delle condizioni generali della polizza di carico, emessa dal vettore utilizzando un modulo, dal medesimo predisposto, recante sul verso la sola sottoscrizione del vettore medesimo e sul retro la firma per girata del caricatore, prevedente l'attribuzione della giurisdizione all'autorità giudiziaria giapponese enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo, fra l'altro, opponibile la convenzione di deroga al terzo ricevitore, portatore della polizza di carico, tanto in ragione del suo subingresso nei diritti e negli obblighi del caricatore, quanto in virtù del principio di letteralità del titolo . In senso conforme, sul quarto principio, già Sezioni unite, Sentenza n. 5246 del 1994 Con riguardo ad una clausola contrattuale, che attribuisca la giurisdizione al giudice di un ordinamento straniero composto da più sistemi o sottosistemi nella specie, al giudice dell'U.R.S.S., esistente all'epoca della formulazione della clausola , una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, l'individuazione, nell'ambito dell'ordinamento straniero, del giudice che dovrà conoscere della controversia non configura una questione di validità della deroga della giurisdizione italiana - e non va, quindi, decisa dal giudice italiano in sede di regolamento di giurisdizione -, ma una questione di competenza che il giudice straniero adito potrà essere chiamato a risolvere , restando a carico della parte attrice l'onere di pervenire all'indicata individuazione nell'ordinamento generale straniero e nel sistema minore eventualmente richiamato.