RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE ORDINANZA 16 NOVEMBRE 2010, N. 23109 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Richiesta d'ufficio del regolamento di giurisdizione ex art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Possibilità - Fondamento. Anche nei giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 può essere chiesto d'ufficio il regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge stessa, sia perché quest'ultima, all'art. 58, limita l'applicazione nei giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore alle sole disposizioni che modificano il codice di procedura civile e le relative norme di attuazione, in tal modo facendo ritenere, secondo un'interpretazione letterale, che per l'art. 59, in difetto di esplicite previsioni contrarie, vale il principio per il quale le regole di natura processuale diverse da quelle specificamente indicate dal predetto art. 58 sono di immediata applicazione, sia perché lo strumento processuale del regolamento di giurisdizione chiesto d'ufficio trova la sua ragion d'essere nella divisione funzionale ed organizzativa delle giurisdizioni che, non diversamente da quanto previsto per la competenza, ed anzi a maggior ragione, non ammette la possibilità che il giudice di un ordine diverso, negando di avere nel caso giurisdizione, possa poi imporla al diverso giudice che egli indica. Si veda, Sezioni Unite, Ordinanza n. 2716 del 2010 Il principio, secondo cui l'art. 41, comma primo, cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, è rimasto fermo anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha disciplinato la translatio iudicii , risultandone anzi da quest'ultima rafforzato, sia perché le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione sono rimaste immutate in virtù del comma terzo, ultima parte, del suddetto art. 59, sia perché, anche nel nuovo sistema processuale in materia di giurisdizione, il legislatore ha inteso conservare la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione continua ad essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali o virtuali di giurisdizione, e, quindi, quella di soddisfare un'esigenza di rispetto della compresenza nell'ordinamento di ordini giudiziali distinti. SEZIONI UNITE ORDINANZA 2 DICEMBRE 2010, N. 24417 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Dismissione di immobili pubblici - Cartolarizzazione in base al d.l. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001 - Controversie relative - Giurisdizione - Individuazione - Riferimento all'ordinario criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio - Necessità - Fondamento - Fattispecie. La cartolarizzazione degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, è compresa nel più vasto ambito delle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici , indicato come possibile oggetto dei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa dall'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. Nella specie, la S.C. ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in controversia nella quale si faceva valere la posizione di diritto soggettivo attribuito dall'art. 793 cod. civ. al donante, ed ai suoi eredi, per effetto dell'inadempimento dell'onere gravante su una donazione di beni immobili, successivamente alienati nell'ambito di una procedura di dismissione di beni pubblici . Tema già esaminato dalla Corte, sotto vari e complessi aspetti a Sezioni Unite, Sentenza n. 5593 del 2007 La cartolarizzazione degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, è compresa nel più vasto ambito delle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici , indicato come possibile oggetto dei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa dall'art. 23-bis della legge 13 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica i normali criteri di riparto, limitandosi a dettare particolari regole di procedura per giudizi che già competevano a quel giudice. Nondimeno, è significativo che con tale disposizione si sia presupposto che la materia in esame rientri fra quelle in cui possono venire in questione non soltanto diritti soggettivi, ma, in ipotesi, anche interessi legittimi. Ed invero, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, per ciascuno dei segmenti in cui si articolano le attività di cartolarizzazione - il Ministero dell'economia e delle finanze costituisce e promuove la costituzione di più società a responsabilità limitata, aventi ad oggetto esclusivo, appunto, la cartolarizzazione , alle quali vengono trasferiti a titolo oneroso i beni da dismettere, previamente individuati dall'Agenzia del demanio il relativo prezzo iniziale viene versato con i fondi che le società acquisiscono mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti si provvede infine alla rivendita degli immobili - occorre verificare se sia sottoposto a norme di diritto amministrativo oppure di diritto privato, sia pure eventualmente speciale . Nella controversia di specie, avente ad oggetto l'impugnazione, da parte della spa SIM 92, della deliberazione di esclusione dall'asta pubblica di un immobile non residenziale, già di proprietà dell'INPS, posto in vendita, con numerosi altri, dal consorzio G1 Aste individuali, con la collaborazione della spa Gabetti, per delega della srl Società cartolarizzazione immobili pubblici - Scip, rileva solamente il momento della rivendita degli immobili, da effettuarsi, a norma dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti ministeriali di attuazione, momento in ordine al quale deve verificarsi se la situazione giuridica degli aspiranti all'acquisto abbia consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo ed in proposito, non è decisivo che tanto il consorzio G1 che la Gabetti non abbiano natura di enti pubblici, né che i loro rapporti con la Scip siano regolati da un contratto di mandato con rappresentanza di carattere privatistico, dovendosi piuttosto accertare se quest'ultima società fosse dotata, e lo fossero quindi i suoi mandatari, di poteri pubblicistici verso gli aspiranti acquirenti, o si trovasse nei loro confronti in posizione paritaria. Quel che rileva, infatti, è la natura delle finalità assegnate all'ente e delle norme che ne disciplinano il perseguimento quanto alla prima, che la cartolarizzazione sia stata disposta per uno specifico scopo di pubblico interesse di rilevante importanza si evince dalla consistenza e dalla funzione dell'operazione, consistente in una generale manovra di privatizzazione destinata a contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici quanto alla seconda, le norme che regolano la rivendita , di fonte primaria e secondaria, sebbene non rinviino alle disposizioni della contabilità dello Stato, delineano comunque un procedimento sostanzialmente di evidenza pubblica per la scelta dell'acquirente degli immobili non abitativi che non sia titolare di diritto di prelazione . La rivendita , dunque, nella fase precedente alla conclusione del contratto, è sottoposta a norme di carattere pubblicistico, aventi di mira le finalità di interesse generale complessivamente perseguite mediante la cartolarizzazione , che attribuiscono alla società Scip, e per essa ai suoi mandatari, particolari poteri e facoltà, a fronte dei quali la situazione giuridica dei partecipanti all'asta ha consistenza di interesse legittimo, il che comporta l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. b Sezioni Unite, Ordinanza n. 3238 del 2010 In tema di cartolarizzazione degli immobili dismessi dalle pubbliche amministrazioni, la fase della rivendita, che precede la conclusione del contratto con il privato acquirente, si colloca all'interno di un procedimento ad evidenza pubblica, regolato da specifiche norme di carattere pubblicistico dirette al conseguimento dell'interesse generale alla sollecita attuazione della procedura di dismissione del patrimonio pubblico. Ne consegue che, nello svolgimento della relativa procedura d'asta, sono attribuiti, ai soggetti incaricati dell'espletamento della stessa, particolari poteri e facoltà in posizione di supremazia rispetto ai privati partecipanti all'asta, le cui posizioni, per contro, hanno consistenza, fino al conseguimento dell'aggiudicazione del bene, di interesse legittimo, con devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nella specie, relativa ad una procedura di dismissione di un immobile di proprietà del Fondo Lazio, attuata ai sensi della legge reg. Lazio n. 29 del 2003, le Sezioni Unite, in applicazione dell'anzidetto principio, hanno ritenuto appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di un partecipante diretta a contestare la validità e l'efficacia dell'offerta presentata da un altro offerente, investendo la controversia la corretta applicazione della normativa che disciplina lo svolgimento dell'asta e l'individuazione dell'aggiudicatario, profili rispetto ai quali la posizione dei partecipanti è solo di interesse legittimo . SEZIONI UNITE SENTENZA 3 DICEMBRE 2010, N. 24563 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Fondo appartenente al patrimonio disponibile della P.A. - Spoglio nei confronti del privato affittuario - Ordinanza sindacale di sgombero - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. L'azione possessoria proposta dal privato che lamenti di essere stato violentemente privato del possesso di fondo, appartenente al patrimonio disponibile della P.A., di cui sia affittuario, a causa nella specie di lavori di escavazione e piantumazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la relativa ordinanza sindacale di sgombero riconducibile non già all'esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, bensì all'espletamento di attività privata di autotutela del proprio patrimonio immobiliare. In senso sostanzialmente conforme, in precedenza, vedi a Sezioni Unite, Ordinanza n. 23561 del 2008 Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. e di chi agisca per conto di essa quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali ove risulti, invece, sulla base del criterio del petitum sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo nella specie, le S.U. hanno affermato la giurisdizione dell'A.G.O. in relazione ad un giudizio possessorio promosso da un privato nei confronti di un Comune che - avendo deliberato l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile oggetto del proprio patrimonio disponibile, senza in alcun modo indicare, nei propri provvedimenti, la necessità di occupare beni appartenenti a privati - aveva abusivamente invaso una strada privata, rimuovendo il cancello d'ingresso ed elevando un muro in violazione delle distanze legali . b Sezioni Unite, Ordinanza n. 24764 del 2009 In tema di edilizia residenziale pubblica, il potere dell'ente di gestione di apprestare unilateralmente un titolo esecutivo per il rilascio dell'alloggio occupato sine titulo , pur escludendo che l'esecuzione del rilascio sia astrattamente configurabile come spoglio salvo che l'autoconfezione del titolo appaia affetta da consapevole strumentalità, per conclamata assenza delle relative condizioni , non sottrae al destinatario la facoltà di contestare il carattere abusivo dell'occupazione, facendo valere condizioni di diritto a sostegno della detenzione dell'immobile. Spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione possessoria proposta dall'occupante il quale alleghi di essere subentrato all'originario assegnatario, deceduto dopo aver pagato l'intero prezzo dell'immobile ma prima di poter ottenere il trasferimento della proprietà, in quanto l'iniziativa dell'ente non ha fondamento in una potestà conservativa generale e veste specifica in un atto autoritativo, ma si inserisce in un rapporto di assegnazione in atto del quale si contesta la cessazione. SEZIONI UNITE SENTENZA 3 DICEMBRE 2010, N. 24563 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE Appartenenza di bene al patrimonio indisponibile della P.A. - Condizioni - Atto amministrativo di destinazione ad uso pubblico e concreta utilizzazione a tal fine - Inclusione del bene nell'area di parco regionale - Irrilevanza. L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad servizio pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso. A tale fine, l'atto e la destinazione in questione non discendono automaticamente dalla inclusione del bene nell'area di un parco regionale istituito con normativa nella specie, con legge reg. Sicilia 6 maggio 1981, n. 98 istitutiva del Parco delle Madonie che viene anzi sovente a configurare un complesso quadro di precetti conservativi dell'ambiente limitativi dei diritti di utilizzazione privata e non necessariamente fondanti un uso pubblico, per la presenza di divieti edificatori, di coltivazione e persino di accesso indiscriminato ai cittadini e di percorribilità viaria. Più di recente, sul tema dell'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26402 del 2009 L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità. Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di usucapione di un fondo, proposta nei confronti di un Comune, per non aver gli attori dato prova del momento del passaggio del bene dal patrimonio indisponibile a quello disponibile dell'ente, tralasciando però di considerare che al momento dell'inizio del possesso utile all'usucapione erano trascorsi più di dieci anni da quello in cui, tramite il piano regolatore generale, il fondo stesso era stato destinato ad uso pubblico senza che di esso vi fosse stata alcuna concreta utilizzazione .