RASSEGNA DELLA CASSAZIONE CIVILE di Maria Rosaria San Giorgio

di Maria Rosaria San Giorgio SECONDA SEZIONE 3 DICEMBRE 2010, N. 24637 SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - VIZI DELLA VOLONTÀ DEL TESTATORE - ERRORE SUL MOTIVO Natura, presupposti - Accertamento - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti. Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, quella, cioè, che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, tale che, se esso fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non vi sarebbe stata. Il relativo accertamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici od errori di diritto. La prima massima riproduce un principio affermato in epoca risalente da Cass. 2152/66. SECONDA SEZIONE 3 DICEMBRE 2010, N. 24637 SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - INTERPRETAZIONE DEL TESTAMENTO Criteri - Attribuzione alle parole del testatore di un significato diverso da quello tecnico e letterale - Ammissibilità - Condizioni. L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'articolo 1362 cod. civ. applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria , va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius. V., in senso conforme, Cass. tra le altre, 1079/05, la quale ha affermato che nell'interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre essenzialmente sulla base del dato testuale, può legittimamente assumere rilievo anche, ad esempio, il grado di cultura del de cuius, atteso che l'interpretazione degli atti di ultima volontà è sempre caratterizzata, rispetto all'ermeneutica contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci. Nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato nella disposizione testamentaria la volontà della de cuius di attribuire ai propri cugini una rendita vitalizia e non un usufrutto, sulla base di un'attenta interpretazione letterale, precisando che tale conclusione era coerente con il tipo di cultura della testatrice e con l'influenza che sulla stessa aveva avuto il marito avvocato . Si segnala, peraltro, che, secondo Cass. 20204/05, qualora dall'indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara,in base al contenuto dell'atto,la volontà del testatore, non è consentito - alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità - il ricorso ad elementi tratti aliunde ed estranei alla scheda testamentaria. SECONDA SEZIONE 3 DICEMBRE 2010, N. 24639 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI PROCURA Procura apposta in calce o a margine di un atto giudiziario - Certificazione del difensore ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. - Valore di piena prova della provenienza delle dichiarazioni - Abusivo riempimento di procura firmata in bianco - Denuncia - Esperimento della querela di falso - Necessità - Limiti. La procura apposta in calce o a margine di un atto giudiziario integra una scrittura privata e l'autografia della sottoscrizione di essa con la successiva certificazione del difensore, ai sensi dell'articolo 83, terzo comma, cod. proc. civ., attribuisce a detta procura valore di piena prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute. Pertanto, la denuncia di abusivo riempimento della procura alle liti rilasciata mediante sottoscrizione a margine di un foglio bianco, mentre non richiede la proposizione da parte del sottoscrittore della querela di falso nella ipotesi di riempimento contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo intervenuto preventivamente, postula la querela di falso quando il riempimento - come nel caso di specie, in cui la procura alle liti è stata autenticata da difensore diverso da quello che aveva ricevuto il mandato - sia avvenuto absque pactis o sine pactis, ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo. Il principio è stato affermato, tra le altre, da Cass. 5245/06, che ha spiegato che, in caso di riempimento avvenuto absque pactis, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore nel caso, invece, di riempimento sine pactis, tale provenienza non può essere esclusa, in quanto attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini dell'esclusione della querela di falso, è che il riempitore sia stato autorizzato al riempimento, mentre nessuna importanza ha il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione. In applicazione di tale principio, la Corte ha, in detta occasione, confermato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento al riempimento di cambiali in bianco, aveva escluso che fosse necessaria la querela di falso per dimostrare che i titoli erano stati abusivamente utilizzati dal creditore, per documentare un finanziamento diverso da quello per il quale erano stati originariamente rilasciati. SECONDA SEZIONE 15 DICEMBRE 2010, n. 25341 SUCCESSIONI MORTIS CAUSA Azione giudiziaria - Qualità di erede - Onere della prova - Limiti L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo. V., in senso conforme, Cass. 4381/09.