RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA N. 3456 DELL’ 11 FEBBRAIO 2021 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Registrazione dell'atto per via telematica - Riqualificazione ai sensi dell'articolo 20 d.P.R. numero 131 del 1986 - Imposta liquidata - Natura complementare - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. In tema di imposta di registro, la liquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria a seguito della riqualificazione ai sensi dell'articolo 20 d.P.R. numero 131 del 1986 dell'atto presentato per via telematica non ha natura di imposta principale perché non viene effettuata al momento della registrazione e neppure di imposta suppletiva perché non è compiuta all'esito della correzione di errori o omissioni dell'Ufficio , essendo riconducibile alla figura residuale dell'imposta complementare, risultante da un'operazione ermeneutica volta a ricostruire a posteriori il reale contenuto giuridico dell'atto, per il cui pagamento è esclusa la responsabilità solidale del notaio rogante, in applicazione dell'articolo 57, comma 2, d.P.R. cit. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto il notaio obbligato al pagamento della maggiore imposta di registro, liquidata a seguito della riqualificazione del patto contenuto nel contratto di mandato da lui rogato, con cui la società mandataria, erogatrice di un finanziamento, era stata autorizzata a iscrivere, a proprio favore, ipoteca sugli immobili di proprietà di mandanti, beneficiari del finanziamento, senza dover richiedere il loro assenso, ritenendo trattarsi in realtà di una condizione sottoposta alla mera volontà del creditore che, ai fini impositivi, è da considerare come non apposta . In precedenza i Sez. 5, Ordinanza numero 12257 del 2017 In tema di imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell'ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che l'articolo 57 del d.P.R. numero 131 del 1986 limita quest'ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata come complementare. ii Sez. 5, Sentenza numero 881 del 2019 L'imposta di registro liquidata dall'Amministrazione finanziaria a seguito di riqualificazione dell'atto negoziale ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. numero 131 del 1986 ha natura complementare, poiché non è qualificabile né come imposta principale, a differenza della quale è successiva rispetto al momento di registrazione dell'atto, né come imposta suppletiva, atteso che, diversamente da questa, non è diretta a correggere errori od omissioni propri dell'Ufficio, bensì a ricostruire a posteriori il reale contenuto giuridico dell'atto registrato. iii Sez. 5, Sentenza numero 15450 del 2019 In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. numero 131 del 1986 e 3-ter del d.lgs. numero 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative. Nella specie, la S.C. ha accolto nel merito il ricorso di un notaio contro un avviso di liquidazione che aveva assoggettato ad imposta proporzionale, anziché fissa, un atto costitutivo di trust autodichiarato, nel rilievo che la sussumibilità di tale negozio come atto traslativo dipendesse da valutazioni giuridico-interpretative dell'Ufficio, sicché la maggiore imposta che ne era scaturita era qualificabile come complementare, al cui pagamento il notaio non era obbligato quale responsabile d'imposta . SEZ.V ORDINANZA N. 3445 DELL’11 FEBBRAIO 2021 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Imposta comunale sugli immobili ICI - Esenzione ex articolo 7, comma 1, lett. i , d.lgs. numero 504 del 1992 – Beni immobili di proprietà di ASL temporaneamente non utilizzati per fini istituzionali per impossibilità temporanea - Spettanza - Condizioni. In tema d'imposta comunale sugli immobili ICI , l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i del d.lgs. numero 504 del 1992, spetta anche con riferimento agli immobili di proprietà di ALS temporaneamente non utilizzati per fini istituzionali qualora, a fronte del mancato effettivo utilizzo, permanga la destinazione potenziale e la strumentalità dei beni all'esercizio delle attività protette. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza numero 9948 del 2008 In tema d'imposta comunale sugli immobili ICI , l'esenzione dell'imposta prevista dall'articolo 7, comma 1, lett.i del d.lgs. 30 dicembre 1992, numero 504, spetta anche nel caso in cui la relazione tra l'immobile ed il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, con la conseguenza che il soggetto no profit. Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro ha diritto all'esenzione prevista dall'articolo richiamato anche se il terreno non è stato effettivamente utilizzato perché nella specie inagibile , purché sia stato nella sua disponibilità. SEZ. V ORDINANZA N. 3442 DELL’11 FEBBRAIO 2021 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - IN GENERE . Mancata risposta al questionario ex articolo 32, comma 4, del d.P.R. numero 600 del 1973 - Preclusione al successivo utilizzo dei documenti - Limiti - Rilevabilità d’ufficio. In tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex articolo 32, comma 4, del d.P.R. numero 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta detta inutilizzabilità opera anche in assenza di eccezione dell'Amministrazione resistente, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d'ufficio. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza numero 22745 del 2016 In tema di accertamento tributario, l'omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto all'articolo 58, comma 2, del d.lgs. numero 546 del 1992 e che non può ritenersi sanata ove l'Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui all'articolo 32 del d.P.R. numero 600 del 1973. b Sez. 5, Ordinanza numero 16548 del 2018 In tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex articolo 32, comma 4, del d.P.R. numero 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, in quanto detta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 Cost.