RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 10 FEBBRAIO 2021, N. 3228 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO. Accertamento sintetico del reddito - Incompetenza territoriale dell’Ufficio da cui proviene la segnalazione - Incidenza sulla validità del procedimento - Esclusione - Fondamento. In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi, l'incompetenza territoriale dell'Ufficio fiscale da cui proviene una segnalazione non incide sulla validità e sul perfezionamento del procedimento di rettifica operato dall'Ufficio fiscale competente, non sussistendo alcuna specifica disposizione che vincoli il valore indiziario degli elementi che ne sono a base in ragione della articolazione territoriale dell'ufficio dell'Erario che li ha acquisiti. Sul tema, in precedenza a Sez. 5, Sentenza n. 16830 del 2014 Gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod.civ., configurandosi quali organi dell'Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza, sicché l'attività da loro svolta è imputabile all'organo rappresentato e sussiste la loro concorrente legittimazione passiva ed attiva anche nel processo innanzi al giudice ordinario. b Sez. 5, Sentenza n. 441 del 2015 In tema di contenzioso tributario, la sentenza d'appello emessa in un giudizio, nel quale l'Agenzia delle entrate abbia partecipato senza il patrocinio dall'Avvocatura dello Stato, può essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, sia presso la sede centrale dell'Agenzia delle entrate sia presso la sede del suo ufficio periferico, che va considerato come organo del primo, con pari capacità di stare in giudizio ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria di cui agli artt. 2203 e 2204 cod. civ. Né tale soluzione comporta un aggravio nell'esercizio del diritto di difesa nella fase di legittimità, poiché l'Ufficio centrale e quelli periferici, che emettono l'atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, debbono comunque cooperare nell'attività di predisposizione della difesa tecnica dell'Agenzia nel giudizio di cassazione. SEZ. V SENTENZA 10 FEBBRAIO 2021, N. 3233 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE. Scissione parziale - Responsabilità per debiti fiscali antecedenti - Differenza con debiti da obbligazione civile - Contenuto - Responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti all’operazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fondamento. Quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018. Si richiamano i seguenti precedenti i Sez. 5, Sentenza n. 13059 del 2015 In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506 bis, comma 2 e 2506 quater, comma 3, cod. civ., prevedono limiti precisi. ii Sez. 5 - , Sentenza n. 31591 del 2018 In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, rispondono - ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 173, comma 12, del d.P.R. n. 917 del 1986, i quali prevalgono, per il principio di specialità, sull'art. 2506-quater, comma 3, c.c. - solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, anche in forza del principio della unitarietà dell'imposta, senza che tale disciplina violi il criterio di adeguatezza e proporzionalità, stante l'esigenza di maggiore tutela riconosciuta all'amministrazione finanziaria per l'adempimento delle obbligazioni tributarie, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018. iii Sez. 5 - , Sentenza n. 16710 del 2019 In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva.