RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 19 GENNAIO 2021, N. 727 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI – ALIQUOTE Franchigia - Determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione - Istituto del coacervo - Applicabilità anche dopo l’introduzione del tributo ex d.l. n. 262 del 2006 - Fondamento - Imposta sulle successioni - Differenze. In tema di imposta sulle donazioni, anche a seguito della nuova introduzione del tributo ad opera del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006, permane l'istituto del coacervo ai fini del calcolo della franchigia di esenzione, secondo quanto disposto dall'art. 57 del d.lgs. n. 346 del 1990, a differenza di quanto avviene per l'imposta di successione, per la quale non vi è alcuna esplicita previsione legislativa in tal senso nè può ritenersi sufficiente a tale fine il solo criterio di compatibilità funzionale del coacervo con la franchigia. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI – ALIQUOTE Franchigia - Determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione - Coacervo - Precedente donazione fiscalmente irrilevante - Esclusione - Momento rilevante - Individuazione. In tema di imposta sulle donazioni, del coacervo effettuato ai fini dell'applicazione della franchigia di esenzione non fanno parte le donazioni fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo in cui l'imposta non esisteva, ovvero perché ritenute esenti dalla disciplina impositiva vigente al momento della loro realizzazione. Per entrambi i principi si richiama Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 11677 del 2017 In tema di imposta sulle donazioni, il valore globale dei beni, al fine della applicazione della franchigia prevista dall'art. 2, comma 49, del d.l. n. 262 del 2006 conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2006 , deve essere determinato tenendo conto anche delle donazioni poste in essere prima della data del 29.11.2006, poiché l'art. 57, comma 1, del d.lgs n. 346 del 1990 deve essere interpretato con riferimento alle donazioni in senso civilistico, atti di liberalità del donante a favore del donatario, senza che, dunque, possano essere escluse le donazioni poste in essere tra il 25.10.2001 ed il 28.11.2006 solo perchè all'epoca fiscalmente irrilevanti. SEZ. V ORDINANZA DEL 19 GENNAIO 2021, N. 752 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento a carico di s.r.l. a ristretta base azionaria - Presupposto - Validità - Annullamento per vizi di merito con sentenza passata in giudicato - Conseguenze - Accertamento a carico dei soci - Illegittimità - Fattispecie. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento nella specie per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell'avviso , le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale. Si richiamano a Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11680 del 2016 In tema di contenzioso tributario, la sentenza, passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito nella specie, per l'estinzione della società , non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale. b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19013 del 2016 In tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest'ultimo, ove abbia impugnato l'accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell'accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati. SEZ. V ORDINANZA DEL 21 GENNAIO 2021, N. 1225 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Cessione di azienda a società di persone - Costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente quale corrispettivo - Plusvalenza tassabile - Sussistenza - Fondamento - Doppia imposizione - Esclusione - Conseguenze. In tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di conferimento di azienda in una società di persone verso il corrispettivo di una rendita vitalizia in favore del conferente, atteso che la società di persone è dotata di una propria autonomia patrimoniale, oltre che di una soggettività distinta dai soci e la rendita costituisce il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico né può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoro dipendente, in quanto il divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento. Si veda Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17181 del 2018 La cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia in favore del cedente determina, in favore dello stesso, una plusvalenza tassabile, in quanto, benché assicuri un'utilità aleatoria correlata alla durata della vita del beneficiario, presenta un valore economico accertabile sulla base di calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento, non ostando, peraltro, a detta tassazione il rischio di una doppia imposizione, essendo la rendita assimilabile a fini fiscali al reddito di lavoro dipendente, in quanto detto divieto scatta solo nell'ipotesi di liquidazione della seconda imposta da parte dell'Amministrazione ne deriva che, per la cessionaria, l'erogazione della rendita non costituisce costo di esercizio, bensì costo di acquisizione dell'azienda. SEZ. V ORDINANZA DEL 21 GENNAIO 2021, N. 1216 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - IN GENERE Società in nome collettivo - Morte del socio - Perdite della società di competenza del de cuius - Sottrazione dal reddito di ciascun erede pro quota - Esclusione - Fondamento. In tema di imposte sui redditi, non è consentito agli eredi presentare la dichiarazione dei redditi deducendo pro quota le perdite di competenza del de cuius derivanti dalla sua partecipazione a una società di persone, poiché la morte del socio comporta l'estinzione del rapporto partecipativo e l'insorgenza in capo agli eredi, che non assumono la qualità di soci, di un diritto di credito alla liquidazione della quota già spettante al defunto, senza che rilevi, in quanto priva di efficacia retroattiva, un'eventuale modificazione soggettiva del contratto societario a seguito di patto parasociale per la continuazione della società. In precedenza i Sez. 5, Sentenza n. 12332 del 2006 In tema di imposte dirette, le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni, a norma dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si sottraggono dal reddito di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione alla società la possibilità di dedurre le perdite sociali è però ridotta, per i soci accomandanti, in ragione della loro limitata responsabilità per le obbligazioni sociali, alla parte che non eccede il capitale sociale, sicché l'intera perdita eccedente il capitale sociale, della quale i soci accomandatari rispondono illimitatamente, deve essere suddivisa tra questi ultimi in proporzione della loro partecipazione. ii Sez. 5 - , Sentenza n. 31589 del 2019 In materia di imposta sulle successioni, l'Amministrazione finanziaria non ha il potere di rettificare, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 637 del 1972, il valore indicato dagli eredi nella denuncia di successione come corrispondente al diritto alla liquidazione della quota sociale di una società semplice spettante al de cuius , atteso che oggetto di successione non è la quota già spettante al defunto, ma il diritto di credito alla sua liquidazione, che, in quanto tale, non può essere oggetto di accertamento di maggior valore, e ciò senza che possa invocarsi per i rapporti ancora pendenti la nuova disciplina introdotta dal testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il d.lgs. n. 346 del 1990, non essendo applicabile alle successioni aperte in epoca anteriore al 1° gennaio 1991. SEZ. V ORDINANZA DEL 21 GENNAIO 2021, N. 1232 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DETERMINAZIONE - IN GENERE Transfer pricing” - Operazioni con società estere infra-gruppo - Determinazione della normalità” del prezzo - Prezzo di libera concorrenza - Vantaggi compensativi tra società appartenenti al gruppo - Rilevanza - Esclusione. La ratio della normativa fiscale interna in materia di operazioni con società infragruppo, ma non residenti nel territorio dello Stato, dettata dagli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve rinvenirsi nella salvaguardia del principio di libera concorrenza, e comporta la sottoposizione a tassazione, al c.d. valore normale , degli utili derivanti da operazioni infragruppo concluse a condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato la c.d. teoria dei vantaggi compensativi - fondata sul disposto di cui all'art. 2497, comma 1, c.c., la quale consente alla società capogruppo di andare esente dalla responsabilità derivante dall'attività di direzione e coordinamento provando l'esistenza di un risultato complessivo di gruppo che, pur sacrificando l'interesse di una società ad esso appartenente, determini comunque un'adeguata compensazione del sacrificio, attraverso la dimostrazione dell'aumento complessivo del valore di gruppo di cui anche la società sacrificata si possa in futuro giovare - non trova applicazione in materia tributaria e simili scelte imprenditoriali, di per sé, non possono essere causa di giustificazione necessaria e sufficiente per derogare la regola del valore normale . Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 18392 del 2015 In tema di determinazione del reddito d'impresa, la normativa di cui all'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 ora 110, comma 7 , non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti in sé considerato, sicché la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, incombendo, invece, sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, comma 3, del menzionato decreto. b Sez. 5 - , Sentenza n. 5645 del 2020 In tema di reddito di impresa, il valore normale della transazione commerciale infragruppo di cui all'art. 9, comma 3, T.U.I.R. va determinato in base al metodo del prezzo di rivendita Resale Price Method , in aderenza ai criteri della circolare del n. 32/9/2267 del 1980 e del rapporto OCSE del 1995. Fattispecie relativa a transazione infragruppo avente ad oggetto l'uso di diritti di licenza su marchi e know how in cui la S.C. ha confermato la decisione che aveva confrontato il prezzo stabilito per la transazione tra la società madre italiana e la società figlia olandese e quello, relativo alla subconcessione, tra quest'ultima e la controllata spagnola, evincendo una sproporzione priva di giustificazione .