RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 13 GENNAIO 2021, N. 334 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE – AUTORIZZAZIONI Ispezione - Finalità - Autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa ex art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Portata - Imposizione di limitazioni all'ispezione diverse da quelle attinenti al potere di accertamento - Esclusione. L'atto di autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa, reso ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1973, in esito a valutazione della necessità di incidere sull'andamento e sulla riservatezza della gestione imprenditoriale, al fine di riscontrare eventuali evasioni ed infrazioni alla disciplina dell'IVA, non circoscrive l'ambito dell'ispezione all'epoca del verificarsi dei fatti apprezzati per detta valutazione l'ispezione medesima resta rivolta a scoprire violazioni, non solo a fornire conforto dimostrativo alle inosservanze al momento conosciute o sospettate, di modo che non subisce, sotto il profilo temporale, limitazioni diverse da quelle attinenti al potere di accertamento e, una volta che sia autorizzata sulla scorta dei dati a disposizione, può investire anche circostanze diverse, influenti per la revisione delle posizioni del contribuente, nell'arco di tempo in cui è esercitabile detto potere. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 429 del 2015 L'atto di autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa, reso ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in esito a valutazione della necessità di incidere sull'andamento e sulla riservatezza della gestione imprenditoriale, al fine di riscontrare eventuali evasioni ed infrazioni alla disciplina dell'IVA, non circoscrive l'ambito dell'ispezione all'epoca del verificarsi dei fatti apprezzati per detta valutazione l'ispezione medesima resta rivolta a scoprire violazioni, non solo a fornire conforto dimostrativo alle inosservanze al momento conosciute o sospettate, di modo che non subisce, sotto il profilo temporale, limitazioni diverse da quelle attinenti al potere di accertamento e, una volta che sia autorizzata sulla scorta dei dati a disposizione, può investire anche circostanze diverse, influenti per la revisione delle posizioni del contribuente, nell'arco di tempo in cui è esercitabile detto potere, sicché è legittima l'estensione della verifica generale , agli anni di imposta antecedenti, mediante l'acquisizione di documentazione relativa ai movimenti bancari riconducibili al contribuente . SEZ. V ORDINANZA DEL 13 GENNAIO 2021, N. 352 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Potere di accertamento - Decadenza - Dies a quo - Omesso versamento dell'imposta - Omessa dichiarazione - Diversità. In tema di ICI, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato da quella di omessa dichiarazione in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA DEL 14 GENNAIO 2021, N. 527 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - BILANCIO – REDAZIONE Iva - Voci inserite nel conto d’ordine - Sottoposizione a Iva e a istituto della nota di credito - Esclusione - Fondamento - Contenuto del predetto conto e assenza di modifica patrimoniale - Fattispecie. Le poste indicate nel conto d'ordine o di memorie , fintantoché vi permangono, sono sottratte all'Iva e dunque all'istituto della nota di credito, in quanto il predetto conto è destinato ad accogliere, nell'ambito del sistema informativo, le sole voci non costituenti costo, ricavo, attività e passività come, nella specie, il rilascio di una cauzione, siccome costituente mera attività finanziaria , le quali, non afferendo a cessione di beni o prestazione di servizi, non comportano alcuna variazione patrimoniale. Si fa riferimento a Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 21494 del 2020 In tema di bilancio delle società di capitali, l'iscrizione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale secondo la disciplina previgente al d.lgs. n. 139 del 2015 assolve alla funzione di informare i terzi, e soprattutto i soci, dell'esistenza di rischi ed impegni futuri, connessi a operazioni nel presente prive di rilievo contabile, ma suscettibili di influire sul saldo degli esercizi successivi, offrendo notizie utili per valutare, sul piano qualitativo, le condizioni patrimoniali e reddituali della società e la loro futura evoluzione, sicché, sebbene la scelta delle operazioni da indicare nei conti d'ordine sia rimessa alla discrezionalità del redattore del bilancio, essa deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell'informazione contabile. Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, secondo il quale, nella redazione del bilancio, era stata violata la menzionata clausola generale, per essere stata cancellata, senza alcuna spiegazione, l'iscrizione un'ingente somma di denaro, inserita nel bilancio precedente tra i conti d'ordine sotto la voce impegni verso terzi .