RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. 5 ORDINANZA DEL 23 SETTEMBRE 2020, N. 19918 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE. Carne refrigerata e congelata - Trattamento daziario contingentato - Congelamento in regime di TCD - Ammissibilità - Natura del prodotto e tipologia di modificazione - Rilevanza - Fattispecie. In tema di dazi all'importazione, ai fini della fruizione del trattamento daziario contingentato, la carne refrigerata può essere congelata in regime di trasformazione sotto controllo doganale TDC , legittimamente autorizzato dalla locale circoscrizione doganale, stante la natura del prodotto e la tipologia di modificazione, costituendo il congelamento una manipolazione usuale per la quale, ex art. 552, comma 1, DAC, le condizioni economiche si considerano osservate. Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile il regime TDC al prodotto trasformato, costituito dalla carne congelata, soggetto ad un dazio inferiore a quello previsto per la carne refrigerata prima della trasformazione, non soggetta ad analogo trattamento . Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. 5 SENTENZA DEL 8 OTTOBRE 2020, N. 21700 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE. Processo tributario conseguente ad accertamenti sintetici cd. redditometro - Principio di tutela della parità delle parti - Configurabilità - Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente - Conseguenze - Accertamento giudiziale - Necessità - Contenuto - Fondamento - Fattispecie. Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa. In applicazione del principio, la S.C., nella specie, ha cassato la sentenza della C.T.R. che aveva omesso di valutare la documentazione presentata dal contribuente relativa ad operazioni di smobilizzo eseguite dal coniuge ed a versamenti bancari tracciabili concessi dai genitori, aventi elevati redditi annuali, alla base delle spese poste a fondamento dell'accertamento . Si richiamano a Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16912 del 2016 In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva accolto il ricorso del contribuente soltanto in ragione della mera discordanza tra alcuni elementi posti a base dell'accertamento . b Sez. 5 - , Sentenza n. 27811 del 2018 In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. SEZ. 5 ORDINANZA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N. 19275 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI – TERMINI. Istanza di rimborso - Richiesta dell'Ufficio di documentazione - Riconoscimento del debito e conseguente effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Richiesta di fideiussione - Distinzione - Limiti. In tema di istanza di rimborso, l'atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente, che abbia presentato la domanda, a produrre documentazione non interrompe il decorso del termine di prescrizione, atteso che detta richiesta non equivale ad un riconoscimento del credito per difetto del requisito dell'univocità, a differenza della richiesta di fideiussione la quale può avere funzione di riconoscimento del credito ma limitatamente agli importi per cui la garanzia è richiesta. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12898 del 2018 In tema di istanza di rimborso, l'atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente, che abbia presentato la stessa, a produrre documentazione non interrompe il decorso del termine di prescrizione, atteso che detta richiesta non equivale ad un riconoscimento del credito per difetto del requisito dell'univocità. SEZ. 5 SENTENZA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N. 19286 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI. Minusvalenze da svalutazione delle partecipazioni societarie - Art. 96-bis, comma 5, T.U.I.R. - Indeducibilità - Minusvalenze determinate dalla distribuzione di utili soggetti al regime cd. madre-figlia - Disciplina transitoria - Inapplicabilità - Conseguenze - Indeducibilità - Fondamento. In tema di reddito di impresa, le minusvalenze da svalutazione delle partecipazioni societarie determinate dalla distribuzione di utili soggetti al regime madre-figlia le quali, ex art. 96-bis, comma 5, T.U.I.R. sono indeducibili, trattandosi di utili non tassati, non sono soggette alla disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. d , d.lgs. n. 344 del 2003, con la conseguenza che non opera la deducibilità da esso prevista in via temporanea in deroga al nuovo regime della partecipation exemption , non avendo questo determinato alcun effetto penalizzante nei confronti di dette minusvalenze rispetto al regime precedente nel quale esse erano fiscalmente irrilevanti. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. 5 ORDINANZA DEL 2 OTTOBRE 2020, N. 21069 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - IN GENERE. Dazi doganali all'importazione – Nuovo codice doganale – Collegamento tra terzo richiedente il pagamento delle royalties ed il venditore – Necessità di tale condizione a fini di prova – Esclusione – Conseguenze. In tema di dazi doganali all'importazione, con il nuovo codice doganale l'esistenza di un collegamento tra il terzo che richiede il pagamento delle royalties ed il venditore non è più, come invece previsto dall'art. 157, par. 1, del Reg. CEE n. 2454 del 1993, indispensabile, ma costituisce solo una delle condizioni, in sé sufficiente ma non necessaria per dimostrare l'obbligatorietà del pagamento delle royalties quale condizione della vendita, sicché la nuova disciplina consente di includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra il venditore ed il licenziante, escludendo che tale circostanza abbia valore essenziale. Si veda Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 16695 del 2019 In tema di dazi doganali, ai fini dell'inclusione dei diritti di licenza cd. royalties nel valore doganale delle merci importate incorporanti un marchio commerciale o di fabbrica, il pagamento degli stessi deve costituire condizione necessaria per l'acquisto dei beni e, ove questi siano prodotti da un terzo, deve sussistere un potere di controllo sullo stesso da parte del licenziante/venditore. SEZ. 5 ORDINANZA DEL 30 SETTEMBRE 2020, N. 20843 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – RIMBORSI. Iva – Fattura erroneamente emessa per operazioni non imponibili – Rettifica della fattura o definitivo venir meno del rischio di perdita erariale derivante da utilizzo della stessa da parte del destinatario nell’esercizio del diritto alla detrazione - Presupposto - Diritto al rimborso – Sussistenza. In tema di IVA, ove sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall'utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della fattura ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta dovuta o assolta in via di rivalsa. Non si rilevano precedenti in termini.