RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 8 OTTOBRE 2020, N. 21684 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – RIMBORSI. Istanza di rimborso - Soggetto non residente - Art. 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972 - Spettanza - Nomina rappresentante fiscale - Rilevanza. In materia d'IVA, il diritto al rimborso in favore di soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri UE senza stabile organizzazione in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo ratione temporis applicabile , non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentate fiscale, non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un centro di attività stabile presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina. In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20955 del 2015 In materia d'IVA, ai sensi dell'art. 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 nella formulazione vigente ratione temporis , i soggetti non residenti nello Stato possono ottenere il rimborso dell'IVA purché posseggano il requisito o della residenza o, in alternativa, del domicilio in uno Stato membro della Comunità Europea, come si desume dalla disciplina comunitaria che considera essenziale una presenza sul territorio in termini di effettività, a prescindere dalle possibili forme che assuma, siano esse il domicilio o la residenza per la persona fisica ovvero la sede principale o secondaria per la persona giuridica. SEZ. V SENTENZA 8 OTTOBRE 2020, N. 21694 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - SOGGETTI PASSIVI. Cittadino italiano residente all'estero - Domicilio in Italia - Sufficienza - Iscrizione all'AIRE - Necessità - Esclusione. In tema d'imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 T.U.I.R. e 43 c.c., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione nell'AIRE. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO – DETERMINAZIONE. Redditi da utilizzazione di opere dell'ingegno - Base imponibile - Determinazione - Forfettazione delle spese - Fondamento - Deduzione analitica dei costi - Esclusione - Beneficio fiscale - Esclusione - Conseguenze - Interposizione di soggetto fittizio - Irrilevanza - Fattispecie. In tema di imposte sui redditi, il meccanismo delineato dall'art. 54, comma 8, T.U.I.R. nel testo applicabile ratione temporis , relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore nella specie cantante , di opere dell'ingegno, qualora non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, non attribuisce alcun beneficio fiscale, ma individua in maniera predeterminata la base imponibile dell'imposta, corrispondendo la prevista riduzione percentuale del 25 o 40 per cento ad una forfettizzazione delle spese che, mirando a favorire le attività artistiche, nell'assunto che molte spese non sono agevolmente documentabili, osta alla deduzione analitica dei costi sostenuti dall'autore per la realizzazione dell'opera, anche se regolarmente documentati pertanto, tale previsione, siccome non introduce un beneficio, trova applicazione a prescindere dal comportamento del contribuente, a nulla rilevando che il suo reddito sia stato percepito interponendo un soggetto fittizio nella specie tre società estere la cui totalità o maggioranza delle attività, del giro d'affari e dei proventi erano sovrapponibili a quelli del contribuente . TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Compensi per diritti discografici - Assoggettabilità ad IRAP - Condizioni - Assoggettabilità ad IVA - Cessione di diritti d’autore - Assimilabilità alle prestazioni di servizi - Condizioni - Fuori campo IVA - Ambito. I compensi per diritti discografici sono soggetti ad IRAP, qualora ricorra il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, nonché ad IVA, in quanto venga in rilievo la cessione di diritti o beni similari a quelli d'autore verso corrispettivo e, dunque, una prestazione di servizi che, in quanto tale, è operazione imponibile sono fuori campo IVA, invece, le cessioni relative ai diritti d'autore in senso stretto operate dall'autore o dai suoi eredi , salvo che riguardino disegni, opere di architettura o dell'arte cinematografica. In senso conforme al primo principo, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 678 del 2015 In tema d'imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi nella specie, la collocazione della famiglia e dell'abitazione principale in Italia ed a prescindere dall'iscrizione del soggetto nell'AIRE. In ordine al secondo principio a Sez. 5, Sentenza n. 4643 del 2011 In tema di imposte sui redditi, l'art. 50, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 nel testo vigente ratione temporis , nel disciplinare, nell'ambito del genere lavoro autonomo , il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a , stabilendo che in tal caso il reddito a dichiararsi è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuale fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese , non ha lo scopo di concedere un beneficio fiscale, ma quello di determinare, con riferimento ad una specifica sottospecie, la base imponibile da prendere in considerazione per calcolare l'imposta, trovando, pertanto, applicazione a prescindere dal comportamento del contribuente, e, quindi, anche nell'ipotesi di volontaria omessa dichiarazione di tale tipo di reddito. b Sez. 5 - , Ordinanza n. 22868 del 2017 In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo come in caso di indagini bancarie è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario. Riguardo al terzo, non vi sono precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA 8 OTTOBRE 2020, N. 21697 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - IN GENERE. Scudo fiscale - Diniego di opponibilità - Effetto preclusivo del potere di accertamento previsto dall’art. 14, comma 1, lett. a del d.l. n. 350 del 2001 - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. In materia di scudo fiscale, la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, non è preclusiva del potere di accertamento tributario ove il contribuente, alla data di presentazione della stessa, avesse già, ai sensi dell'art. 14, comma 7, d.l. n. 350 del 2001, conv. in l. n. 409 del 2001, formale conoscenza dell'avvio dell'attività di accertamento tale condizione non si esaurisce nella formale notifica di un atto ma ricorre anche nel caso del compimento di attività - quali, tra l'altro, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione al contraddittorio, l'invio e la risposta a questionari, le acquisizioni probatorie ed istruttorie - che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente - la cui valutazione è di competenza del giudice di merito - all'accertamento medesimo. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la formale conoscenza dell'attività di accertamento dell'Ufficio in capo al contribuente dall'atto di delega da egli conferito ad un professionista in relazione a detta attività . Si veda Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 4984 del 2020 In tema di esercizio del potere di imposizione sui capitali cd. scudati , al fine di godere dell'effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a del d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla legge n. 409 del 2001, l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in un Paese estero a regime fiscale privilegiato, che secondo il fisco fanno capo al contribuente sulla base delle risultanze della cd. lista Falciani , e l'ammontare delle somme oggetto del cd. scudo fiscale incombe sul contribuente, attesa la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla stessa lista Falciani .